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Bonus facciate 2021 su strada privata, spetta se la via è ad uso pubblico – Lavoro e Diritti

Bonus facciate 2021: con la risposta ad interpello numero 337 del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate specifica che il bonus spetta anche per affaccio su strada privata ad uso pubblico. L’agevolazione spetta cioè per i lavori effettuati su tutto il perimetro dell’involucro esterno verticale di una palazzina facente parte di un residence, con affaccio in parte su strada comunale e in parte su una via interna al residence ma ad uso pubblico.

Il dubbio che ha portato alla presentazione dell’istanza di interpello era proprio relativo all’affaccio della palazzina su una via interna. Via alla quale si può comunque accedere liberamente.

Ecco i dettagli.

Bonus facciate, cos’è e come funziona

Il bonus facciate consiste in una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per taluni lavori di ristrutturazione introdotta dalla Legge di bilancio 2020. Insieme al superbonus 110% è un’agevolazione che ha riscontrato il maggiore consenso da parte della generalità dei contribuenti. Rispetto al superbonus la detrazione bonus ristrutturazione facciate si caratterizza per una più normativa più snella che non prevede la necessità di alcun visto di conformità ai fini della sua cessione o sconto in fattura.

Si perchè l’opzione lo sconto in fattura o per la cessione è ammessa anche per il bonus facciate. Infatti, tale agevolazione è espressamente richiamata all’art. 121 del D.L. 34/2020, decreto crescita. Disposizione che ha introdotto la possibilità di cedere la detrazione o di optare per lo sconto in fattura quasi per tutti i bonus lavori.

L’agevolazione spetta anche per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti. Il riferimento è agli immobili che vengono utilizzati nello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.

Sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
    persone, società di capitali).

Bonus facciate, quali interventi sono agevolabili

Rientrano tra gli interventi ammessi al bonus facciate quelli:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Sono agevolati tutti i lavori  effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile. Difatti il riferimento è a tutto il perimetro esterno visibile dalla strada o da suolo pubblico.

Sono escluse le spese: effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e
spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Nella Guida dell’Agenzia delle entrate è specificato che rientra tra le opere agevolabili, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  •  il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Gli edifici oggetto dei lavori devono essere ubicati nelle zone A o B (decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Con la circolare n°2/2020, il Fisco ha messo in chiaro gli adempimenti da porre in essere per legittimare la spettanza del bonus facciate.

Bonus Facciate strada privata

La risposta ad interpello numero 337 del 12 maggio prende spunto da apposita istanza di interpello riguardante il bonus facciate.

Nello specifico, un condominio ha approvato dei lavori potenzialmente rientranti tra quelli agevolati con il bonus facciate. Il lato nord della palazzina oggetto di lavori, situata all’interno di un complesso residenziale, è visibile dalla strada comunale di accesso al residence mentre, il lato sud  è visibile da una via interna che è parte integrante del complesso residenziale ma al contempo non è una strada privata.

Nei fatti, è una strada accessibile a persone e veicoli interni ed esterni al complesso, per cui ne deve essere riconosciuto un “uso pubblico” (sentenza n. 2999/2020, Consiglio di Stato).

Da qui, il dubbio per il quale il condominio si è rivolto direttamente al Fisco è se  i condomini possano usufruire del bonus facciate in relazione alle spese sostenute per tutto il perimetro esterno dell’edificio.

Secondo l’istante non dovrebbe rilevare la circostanza che un lato della palazzina si affacci su una strada che non è propriamente pubblica.

In base a quanto detto sopra, ai fini del bonus facciate, il perimetro esterno deve essere visibile dalla strada o da terreno ad uso pubblico.

Bonus Facciate strada privata uso pubblico: parere dell’Agenzia delle entrate

Per fornire una risposta puntuale, l’Agenzia delle entrate, con risposta numero 337 del 12 maggio 2021, si rifà alla nota RU 0348403 del 9 novembre 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Mibact.

In tale nota, il Ministero ha precisato che:

si condivide l’interpretazione, che tiene conto anche dell’orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo.

Da qui, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi ammesse al bonus facciate.

Agenzia Entrate: interpello numero 337 del 12 maggio 2021

Alleghiamo di seguito il testo completo dell’interpello in oggetto.

download   Ag. entrate: Interpello numero 337 del 12 maggio 2021
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Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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