Il bonus facciate, introdotto dalla legge di
bilancio 2020, prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al
90 per cento per le spese documentate, sostenute
nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Tale agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel
2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, legge di
bilancio 2021, art. 1, comma 59).
Bonus Facciate 2021: nuovo vademecum Enea pubblica
Un bonus di semplice accesso e senza limiti di
spesa, di cui ENEA ha recentemente rilasciato il
nuovissimo vademecum, una guida completa agli
interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne.
Vediamolo nel dettaglio.
Nella nuova guida ENEA al Bonus Facciate si parla di:
- Soggetti beneficiari
- Modalità agevolazioni
- Edifici ammessi
- Entità beneficio e limiti di spesa
- Requisiti tecnici degli interventi
- Documenti da produrre
Chi può accedere al Bonus Facciate?
L’agevolazione del 90% può essere richiesta da
tutti i contribuenti che
- sostengono le spese di riqualificazione energetica
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti
l’edificio (usufrutto, uso,
abitazione o superficie) o detengono l’immobile in
base a un contratto di locazione, anche
finanziaria, o di comodato, regolarmente
registrato, e sono in possesso del consenso all’esecuzione dei
lavori da parte del proprietario.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti
arti e professioni; - gli enti pubblici e privati che non svolgono
attività commerciale; - le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito
d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di
capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede
esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a
imposta sostitutiva, né dai contribuenti la cui imposta lorda è
assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Tuttavia, questi
soggetti possono richiedere la cessione del credito o lo sconto in
fattura.
Come fruire del Bonus Facciate 2021
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi
interessati dal Bonus Facciate, i contribuenti possono scegliere
fra diverse alternative:
- utilizzo diretto della detrazione fiscale,
ripartita in 10 quote annuali di pari
importo. - cessione del credito, disposta in favore di
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli
interventi - altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); - istituti di credito e intermediari finanziari.
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli
- sconto in fattura, ossia di contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato l’intervento agevolato.
Per quali edifici vale il Bonus Facciate?
Questi i requisiti di accesso in termini di edifici idonei
all’agevolazione:
- qualsiasi categoria catastale e qualsiasi
destinazione d’uso; - devono essere “esistenti”, ossia accatastati o
con richiesta di accatastamento in corso, e in
regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti; - devono essere ubicati in zona A o B ai sensi
del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali; - possono essere condominiali o
unifamiliari; - NON sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in
ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e
ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria.
Entità del Bonus Facciate 2021
L’Aliquota di detrazione dall’IRPEF o IRES prevista ammonta al
90% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2021. Non è previsto un limite massimo di spesa
ammissibile.
Bonus Facciate: in cosa consistono gli interventi
Gli interventi interessati dall’agevolazione fiscale devono
rispondere ai seguenti requisiti:
- “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le
strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero
perimetro esterno o interne visibili dalla strada
o da suolo pubblico). Sono esclusi gli interventi
sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi
interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; - interventi influenti dal punto di vista termico oppure che
interessano il rifacimento dell’intonaco per oltre il
10% della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio; - rispetto dei requisiti minimi indicati nel D.M. 26.06.2015 c.d.
(“Decreto requisiti minimi”).
Spese ammissibili al Bonus Facciate 2021
Le spese ammissibili al Bonus si differenziano secondo la
data di inizio lavori:
- per interventi con data di inizio antecedente al 6
ottobre 2020, sono ammissibili le spese indicate all’ art.
3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e
integrazioni; - per gli interventi con data di inizio lavori a partire
dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6.08.2020 e
comprendono:- fornitura e posa in opera di materiale
coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione
dell’intervento; - opere provvisionali e accessorie strettamente
funzionali alla realizzazione
dell’intervento; - occupazione di suolo pubblico;
- prestazioni professionali, ad esempio per la
produzione della documentazione tecnica necessaria compresi
gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. –
delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni,
direzione lavori etc..
- fornitura e posa in opera di materiale
Documenti da presentare per accedere al Bonus Facciate
2021
I beneficiari dell’agevolazione fiscale dovranno produrre i
seguenti documenti:
- Scheda descrittiva dell’intervento da trasmettere ad
ENEA entro 90 giorni dalla data
di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente
attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono
terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda
descrittiva” deve essere redatta da un tecnico
abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito
iscritto al proprio albo professionale). - Documentazione di tipo “tecnico” comprendente:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”,
riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal
soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato; - asseverazione redatta da un tecnico abilitato
accompagnata da computo metrico; - copia dell’Attestato di Prestazione Energetica
(A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui
si richiedono le detrazioni fiscali; - copia della relazione tecnica necessaria ai
sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o
provvedimento regionale equivalente; - schede tecniche dei materiali e dei componenti
edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con
relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”,
- Documentazione di tipo “amministrativo” comprendente:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e
tabella millesimale di ripartizione delle spese
nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali; - dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei
lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore
dell’immobile; - fatture relative alle spese sostenute, oppure
documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa
essere eseguito con bonifico; - ricevute dei bonifici parlanti;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA
contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la
documentazione è stata trasmessa.
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e
In allegato il vademecum completo di ENEA.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.