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Bonus facciate 2022, dai lavori ammessi agli adempimenti: come funziona – Informazione Fiscale

Bonus facciate 2022, guida alla detrazione del 60 per cento: dai lavori ammessi agli adempimenti richiesti, di seguito le istruzioni utili per capire come funziona e quali le regole per accedere allo sconto fiscale.

Bonus facciate 2022: come funziona e chi può accedere alla detrazione fiscale?

Rinnovata per un ulteriore anno dalla Legge di Bilancio 2022, l’agevolazione consente a chi sostiene spese per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici di beneficiare di uno sconto fiscale pari al 60 per cento.

Dal 1° gennaio è stata infatti ridotta la convenienza del bonus facciate e la percentuale di detrazione spettante è passata dal 90 al 60 per cento, mentre è stata confermata la mancata previsione di un limite di spesa.

Chi intende fruire del bonus facciate dovrà tenere a mente gli adempimenti specifici previsti, tra cui l’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese ai fini dell’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Soffermiamoci quindi nel dettaglio sulle regole per la fruizione del bonus facciate 2022.

Bonus facciate 2022

Bonus facciate 2022, dai lavori ammessi agli adempimenti: come funziona

Ad introdurre il bonus facciate è stata la Legge di Bilancio 2020, prevedendo fino allo scorso anno una detrazione fiscale pari al 90 per cento delle spese sostenute per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone A e B.

Sulla misura dell’agevolazione è intervenuta la Manovra dello scorso anno, che nel prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2022 ha tuttavia ridotto la percentuale di detrazione spettante al 60 per cento delle spese sostenute.

Le novità relative al valore dello sconto fiscale si affiancano ai nuovi adempimenti introdotti in ottica anti-frode nell’ambito della cessione del credito.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese è stato infatti esteso anche ai bonus edilizi diversi dal superbonus, con regole specifiche relative al bonus facciate.

Se per la generalità dei lavori agevolabili è previsto l’esonero dal doppio adempimento in caso di lavori in edilizia libera e sotto i 10.000 euro, così non è per le spese ammesse alla detrazione fiscale del 60 per cento, per le quali l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito sarà sempre subordinato al visto del professionista e all’attestazione di congruità dei prezzi.

Bonus facciate 2022: a chi spetta? Beneficiari e zone

Al netto dei nuovi adempimenti e del passaggio dal 90 al 60 per cento di detrazione, non sono cambiate le regole che disciplinano il bonus facciate.

La detrazione riconosciuta potrà essere utilizzata in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo. Sarà altresì possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, secondo le regole vigenti disciplinate dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020.

Per quel che riguarda i soggetti beneficiari, la detrazione fiscale spetta ai contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione di lavori agevolabili e che possiedono l’immobile oggetto di intervento.

Nello specifico, il bonus facciate 2022 spetta a:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Sul fronte degli interventi incentivati, prima di soffermarci sull’elenco delle spese ammissibili al bonus facciate si ricorda che la detrazione spetta esclusivamente per i lavori effettuati su immobili ricadenti in zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili, come da certificazioni urbanistiche, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Nel dettaglio, la Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Non si può accedere al bonus facciate per i lavori realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E e F.

Zona Decrizione Accesso al bonus facciate
A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi SI
B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq SI
C include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B) NO
D comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati NO
E sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C NO
F include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale NO

Bonus facciate 2022, l’elenco dei lavori ammessi

Rientrano tra i lavori ammessi al bonus facciate 2022 quelli realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della facciata esterna degli edifici, anche solo di pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

L’accesso alla detrazione fiscale del 60 per cento è riconosciuto anche per i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate.

Riepilogando, rientrano nel bonus facciate i seguenti lavori:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Requisito fondamentale per accedere all’agevolazione è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile. Non spetta invece per le opere realizzate sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili su strada o da un suolo ad uso pubblico.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni esempi di interventi ammessi in detrazione fiscale:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il bonus facciate si applica anche alle spese sostenute per la progettazione degli interventi, per le altre prestazioni professionali collegate, così come per quelle sostenute per l’acquisto dei materiali.

Via libera allo sconto fiscale anche per i costi direttamente collegati alla realizzazione delle opere, come quelle relative all’installazione dei ponteggi, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi.

INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA)
ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
– grondaie,

– pluviali,

– parapetti,

– cornicioni
SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON
– chiostrine,

– cavedi,

– cortili,

– spazi interni,

– smaltimento materiale,

– cornicioni
SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI
– acquisto materiali

– progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)

– installazione ponteggi

– smaltimento materiale

– Iva

– imposta di bollo

– diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi

– tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Bonus facciate 2022: le regole per i lavori che comportano un risparmio energetico

Nel caso di lavori di rifacimento della facciata influenti anche dal punto di vista termico (o che coprono oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio) è necessario rispettare requisiti specifici per beneficiare dell bonus facciate:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Le verifiche ed i controlli sul rispetto dei requisiti vengono effettuati applicando le stesse procedure ed adempimenti previsti per l’ecobonus.

Per i lavori influenti dal punto di vista termico bisognerà acquisire e conservare:

  • asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
  • attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Bisognerà inoltre inviare comunicazione ENEA anche per il bonus facciate. Per i lavori che influiscono dal punto di vista termico bisognerà trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la scheda descrittiva degli interventi realizzati, indicando:

  • i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
  • la tipologia di intervento effettuato
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Bonus facciate 2022: come pagare e documenti da conservare

Sono diversi gli adempimenti correlati all’accesso al bonus facciate 2022.

Partendo dai pagamenti:

  • le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa dovranno pagare con bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori. Si possono usare i bonifici già predisposti per l’ecobonus;
  • i titolari di reddito d’impresa non hanno l’obbligo di pagare con bonifico parlante.
TIPOLOGIA BENEFICIARIO PAGAMENTI
PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento
TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA non sono tenuti al pagamento con bonifico

Se le modalità di pagamento sono diverse, è identico l’elenco degli adempimenti da porre in essere per beneficiare del bonus facciate.

Per accedere alla detrazione del 60 per cento bisognerà:

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
  • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Bisognerà inoltre conservare ed esibire su richiesta i seguenti documenti:

  • fatture di spesa;
  • ricevute del bonifico di pagamento;
  • abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavoro effettuato o, se non necessaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi la data di inizio dei lavori e che gli stessi siano agevolabili;
  • copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dei tributi locali;
  • copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio e ripartizione delle spese;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
– fatture

– ricevuta del bonifico

– abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori

– domanda di accatastamento, per immobili non censiti

– ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti

– delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali

– consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile

– Per interventi di efficienza energetica, anche asseverazione di un tecnico abilitato e attestato di prestazione energetica (APE)

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