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Bonus facciate e asseverazione di congruità: quello che c’è e quello che manca – Lavori Pubblici

Come ogni modifica arrivata a colpi di decreto legge (quindi
immediatamente in vigore senza un transitorio che consenta un
accurato studio), anche quelle di cui al Decreto-legge 11 novembre
2021, n. 157
(Decreto anti-frode) hanno cominciato a far
parlare e a bloccare imprese e professionisti in cerca di
certezze.

Bonus facciate: cos’è e cosa si prevede

Senza considerare la possibile proroga temporale con diminuzione
dell’aliquota fiscale prevista (molto probabilmente) dalla prossima
Legge di Bilancio, oggi ci concentreremo sul bonus facciate. Ovvero
sulla detrazione fiscale del 90% prevista dall’art. 1, commi
219-224 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160
per gli interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
(inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati
in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se
edificate in parte).

Un bonus al momento arrivato al capolinea, visto che il suo
orizzonte temporale terminerà il 31 dicembre 2021. Come detto,
però, è in previsione una proroga al 2022 con aliquota ridotta al
60%. Ma, per questa, dovremo attendere la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Legge di Bilancio 2022.

Bonus facciate: gli adempimenti

Una delle caratteristiche principali di questa detrazione,
finita nell’occhio del mirino del programma
televisivo Le Iene
, riguarda l’assenza di limiti di spesa e di
prezzari cui ancorare i computi metrici. Nel superbonus, ad
esempio, sin da subito è stata prevista l’asseverazione di un
tecnico abilitato che, oltre a verificare i diversi requisiti
minimi, assevera anche il rispetto dei costi massimi per tipologia
di intervento sulla base dei prezzari regionali o di quelli editi
dalla casa editrice privata DEI.

Nel bonus facciate, invece, fino alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto Legge n. 157/2021, nessun controllo era stato
previsto sulle spese.

Bonus facciate: cosa cambia dopo il decreto anti-frode

Benché qualche autorevole fonte abbia ammesso che per il bonus
facciate nulla sia cambiato, come sempre cercherò di ricostruire le
modifiche, attenendomi a quello che dice la norma.

E per quello che riguarda il bonus facciate, come anche tutte le
detrazioni fiscali indicate al comma 2 dell’art. 121 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il Decreto anti-frode ha
aggiunto all’art. 121 il comma 1-ter che prevede:

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2,
in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è
rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese
sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13
-bis.

Ciò significa che anche per il bonus facciate, nel caso in cui
si opti per una delle due opzioni alternative (sconto in fattura e
cessione del credito) sarà necessario:

  • richiedere il visto di conformità;
  • far asseverare la congruità delle spese da un tecnico
    abilitato.

Bonus facciate e decreto anti-frode: l’asseverazione di
congruità

Mentre sul visto di conformità problemi non ne abbiamo perché i
soggetti abilitati sanno già come farlo, qualche considerazione in
più merita l’asseverazione di congruità dei costi.

La norma afferma che questa deve essere realizzata dal tecnico
abilitato secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis
(anche questo modificato dal Decreto anti-frode) che recita:

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b),
del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione
della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a),
nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di
beni, con decreto del Ministro della transizione
ecologica
. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti,
la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai
prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi.

Sostanzialmente l’asseverazione di congruità dei costi si fa
prendendo come riferimento gli stessi prezzari stabiliti per
l’ecobonus (prezzari regionali e DEI) con l’aggiunta di un nuovo
prezzario che sarà pubblicato con decreto del Ministro della
transizione ecologica, per talune categorie di beni.

Bonus facciate e decreto anti-frode: cosa manca

Si potrebbe dire “dove sta il problema?”. Semplicissimo, per il
sismabonus la verifica di congruità dei costi è inserita nel
modello contenuto nel DM n. 58/2017 come da
ultima modifica arrivata dal DM n. 329/2020. Allo
stesso modo per l’ecobonus si utilizza il modello di asseverazione
contenuto nel DM 06/08/2020 al cui
interno vi è la parte dell’asseverazione di congruità dei
costi.

E per il bonus facciate? Al momento l’unica è una relazione
asseverata da parte di un tecnico, ma ipotizzo che possa arrivare
una modulistica ad hoc per tutte quelle detrazioni che non
prevedono risparmio energetico o riduzione del rischio sismico.

Bonus facciate e decreto anti-frode: gli interventi oltre il 31
dicembre 2021

La problematica più importante l’ho lasciata alla fine e
riguarda gli interventi a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Su questa problematica sono recentemente intervenuti l’Agenzia
delle Entrate
e il
MEF
ammettendo la possibilità di fruire del bonus facciate,
optando per lo sconto in fattura (ma la stessa cosa vale per la
cessione del credito), nel caso di pagamento del 10% dell’importo
complessivo dei lavori anche se questi sono stati completati oltre
il 31 dicembre 2021.

Fin quando non era prevista la verifica di congruità della spesa
nessun problema. Il contribuente che voleva cedere il 90%
dell’importo o l’impresa che, fatto lo sconto in fattura, lo voleva
cedere ulteriormente ad un istituto di credito, poteva farlo senza
alcun problema, comunicando poi all’Agenzia delle Entrate la scelta
dell’opzione entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Adesso cambia tutto. Con il decreto anti-frode e con la nuova
asseverazione di congruità necessaria per utilizzare le opzioni
alternative si pone un grande problema: come può il tecnico
asseverare la congruità di una spesa per un intervento che non è
ancora stato completato?

Si potrebbe rispondere che potrà farlo a fine lavori. Ma se
l’intervento termina, ad esempio, il 30 gennaio 2022, fino a quella
data e in assenza della congruità della spesa l’impresa non
potrà cedere il 90% (da lei scontato in fattura), con evidenti
problemi di liquidità. Bel problema!

Queste sono solo le mie riflessioni e come sempre a voi ogni
commento utile ad aprire un dialogo. Se vuoi scrivimi
redazione@lavoripubblici.it o
tramite la pagina Facebook di
LavoriPubblici.it
, sarò ben lieto di leggere cosa ne pensi.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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