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Bonus facciate: è possibile correggere la fattura senza opzione dello sconto in fattura – BibLus-net

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Il Fisco: è indispensabile indicare lo sconto in fattura! La fattura emessa erroneamente non può essere integrata con una nota di variazione


Se nella fattura relativa agli interventi agevolabili con il bonus facciate viene omessa la scelta dell’opzione sconto in fattura, il contribuente NON potrà esercitare l’opzione stessa.

L’importante chiarimento è contenuto nella risposta 385/2022 dell’Agenzia delle Entrate in riferimento al quesito di un contribuente, ma valevole come principio generale.

Ecco, nel dettaglio cosa prevede l’Agenzia in caso di mancata indicazione dello sconto pattuito nella relativa fattura emessa in seguito a dei lavori effettuati per ottenere il bonus facciate.

Come sfruttare il bonus facciate nel 2022? Le novità e le indicazioni da seguire passo passo nella guida con infografiche, video tutorial, file, progetti ed esempi da scaricare.

Il caso: fattura senza opzione dello sconto in fattura

Il caso esaminato nel presente interpello riguarda una fattura relativa agli interventi per il bonus facciate emessa nel dicembre 2021 dall’istante senza lo sconto in fattura del 90%; successivamente, il cliente ha pagato i lavori con bonifico parlante nella misura del 10% del prezzo pattuito, come previsto in caso di opzione per lo sconto in fattura.

Inoltre riferisce che, accorgendosi dell’errore sulla fattura la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è stata ancora mandata: è sembrato inutile andare avanti con una pratica relativa ad una fattura non corretta.

L’istante rappresenta l’eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, per poter integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.

Quesito: cosa fare in caso di fattura errata?

Il quesito posto è il seguente: come “correggere” la fattura emessa originariamente, al fine di integrare la stessa con l’espressa indicazione della cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura.

Parere dell’Agenzia delle Entrate: è indispensabile indicare lo sconto in fattura

Nel fornire il proprio parere l’Agenzia delle Entrate, come di consueto, fornisce un riepilogo normativo delle disposizioni riguardanti la disciplina in questione.

Il bonus facciate consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%, introdotta dalla legge di Bilancio 2020, delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto n. 1444/1968.

Successivamente, la legge di Bilancio 2022 (ai sensi dell’art. 1, comma 34 della legge n. 234/2021) prevede che per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto n. 1444/1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60%.

Infine, l’articolo 121 del dl n. 34/2020 ha stabilito che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, le spese per gli interventi che rientrano nel bonus facciate, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per:

  • lo sconto in fattura, ossia un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

o

  • la cessione del credito d’imposta, per l’importo corrispondente alla detrazione, a favore di altri soggetti, ivi compresi istituti di credito ed intermediari finanziari.

Alla luce di quanto espresso, il Fisco sostiene che non ci sono le condizioni per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova
fattura. Non avendo l’istante indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendoci stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero.

A detta del Fisco:

il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10% versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022.

Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, dall’imposta lorda nella misura del 60% (articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160),
ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Nel caso di opzione dello sconto in fattura (o degli altri modi di fruizione dell’agevolazione alternativi alla detrazione ammessi) i beneficiari della riduzione d’imposta devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tale scelta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto al bonus; il termine è slittato al 29 aprile 2022 per le spese 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Conclusioni: la mancata indicazione dello sconto in fattura non è sanabile con la nota di variazione

La fattura emessa erroneamente per usufruire del bonus facciate, senza l’indicazione dello sconto in fattura, non può essere integrata con una nota di variazione: il documento fiscale è valido a tutti gli effetti perché contiene imponibile e Iva esatti; tuttavia, l’istante potrà però recuperare la detrazione nella dichiarazione dei redditi a patto che non abbia già comunicato l’opzione all’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il Fisco specifica che :

  • il committente potrà beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi sul 10% pagato nel 2021;
  • NON potrà invece ormai più cedere la quota di 1/10 per il 2021 essendo ad oggi fuori tempo massimo per la presentazione dell’istanza;
  • potrà beneficiare del 60% di recupero se provvederà al pagamento nel 2022 del 90% residuo della fattura.
termus
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