Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus FacciateBonus facciate: spetta se il portone ha funzione decorativa e ornamentale? – Lavori Pubblici

Bonus facciate: spetta se il portone ha funzione decorativa e ornamentale? – Lavori Pubblici

Bonus facciate: spetta se il portone ha funzione decorativa e ornamentale? - Lavori Pubblici

Il Bonus Facciate si applica nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo di
elementi decorativi, come ad esempio portali di
edifici religiosi? Dipende dalle caratteristiche degli elementi su
cui si devono effettuare i lavori, come spiega l’Agenzia delle
Entrate nella risposta n.
352/2022
.

Bonus facciate: vale anche per i portoni? La risposta del
Fisco

Il quesito è stato appunto posto da una Chiesa, che intende
iniziare il restauro e il risanamento
conservativo
di un portale composto da portone, cornice e
lunetta, destinato a svolgere la funzione di porta di ingresso alla
chiesa solo per circa 12 mq sui complessivi 48 mq, che invece hanno
funzione decorativa e ornamentale. È possibile quindi avvalersi del
Bonus Facciate, ovvero della detrazione prevista dall’articolo
1, commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio
2020), come modificato dalla legge n. 178/2020, con eventuale
opzione per la cessione del credito o per lo ” sconto in fattura”,
di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020?

Bonus Facciate: quadro normativo

Nel rispondere al quesito, il Fisco ha preliminarmente
ricordato il quadro normativo che disciplina il cd. “Bonus
Facciate”.

L’agevolazione, prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come
modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (legge di bilancio 2021), consiste in una detrazione
pari al 90% delle spese documentate
sostenute negli
2020 e 2021 per interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto
ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate zone territoriali
omogenee: 

  • A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
    che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio
    ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
    possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
    degli agglomerati stessi; 
  • B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
    diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le
    zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia
    inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria
    della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad
    1,5 mc/mq. 

Ricordiamo che l’anno di sostenimento delle spese e la
percentuale di detrazione sono stati modificati, dall’articolo 1,
comma 39, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) che ha
esteso la detrazione fino al 31 dicembre 2022, con
applicazione dell’aliquota ridotta al 60%.

Interventi ammessi al Bonus Facciate

Con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E è stato
precisato, tra l’altro, ai fini del riconoscimento del “bonus
facciate”, che gli interventi devono essere finalizzati al ”
recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere
realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su
balconi o su ornamenti e fregi.  In particolare, la detrazione
spetta per: 

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle
    strutture opache della facciata
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal
    punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento
    dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
    dell’edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
    tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi
  • spese correlate, come l’installazione dei
    ponteggi, lo smaltimento di sfabbricidi e materiali e il pagamento
    delle imposte correlate ai lavori.

Gli interventi devono essere effettuati esclusivamente
sull’involucro esterno visibile dell’edificio:
rientra quindi l’intero perimetro esterno, mentre le facciate
interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad
uso pubblico rimangono fuori dagli interventi ammessi.

La ratio della normativa in esame, dunque, è
incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro
urbano
, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico
generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli
edifici.

Restano invece escluse le spese sostenute per:

  • interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi,
    cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o
    da suolo ad uso pubblico;
  • sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e
    cancelli. 

Soggetti ammessi al Bonus Facciate

Come chiarito con la citata circolare, sotto il profilo
soggettivo, la detrazione riguarda tutti i contribuenti
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che
sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a
prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano
titolari. 

In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta
lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono
redditi imponibili.  In particolare, rientrano nel campo
soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi,
ammessi al “bonus facciate”):

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
    professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
    commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono
    reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone,
    società di capitali). 

Le considerazioni sul caso

Tanto premesso, considerato che la funzione del portale della
Chiesa non è soltanto quella di consentire l’ingresso all’interno
dell’edificio ma che lo stesso assume, per la sua dimensione ed
imponenza, anche una funzione decorativa e
ornamentale
, l’Agenzia delle Entrate ritiene, che nel
presupposto che sussistano tutte le condizioni previste dalla
disciplina sul Bonus Fcaciate, le spese per l’intervento di
restauro e risanamento conservativo del portale possano essere
portate in detrazione. 

Conseguentemente, l’Istante potrà avvalersi anche delle
disposizioni previste dall’art.121 del Decreto Rilancio, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale
stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli
interventi indicati nel comma 2 (tra i quali rientrano anche quelli
ammessi al cd. bonus facciate) possono optare, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente: 

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
    questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
    importo pari alla detrazione spettante (cd. “sconto in
    fattura
    “);
  • per la cessione di un credito d’imposta di
    importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi
    inclusi istituti di credito e altri intermediari
    finanziari. 

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment