La detrazione superbonus 110% e le altre detrazioni fiscali per lavori sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, ecc.) sono ammesse entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In altre parole, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso, quindi è persa.
Bonus fiscali sulla casa: detrazione, sconto e cessione
Ricordiamo che, il superbonus 110% si sostanzia in una detrazione fiscale da godere in 5 quote annuali di pari importo a fronte di spese sostenute (dal 1° luglio 2021) per determinati lavori edilizi (c.d. trainanti e trainati).
Esempio
A fronte di una spesa sostenuta nel 2020, la detrazione sarà suddivisa in 5 quote, di cui la prima da indicare nel Modello 730/2021 o Modello Redditi 2021 (anno d’imposta 2020) e l’ultima nel Modello 730/2025 o Modello Redditi 2024 (riferiti all’anno d’imposta 2024).
In luogo della detrazione fiscale, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Anche le altre detrazioni fiscali per lavori sulla casa (come ad esempio il bonus ristrutturazione) sono godute i più quote annuali di pari importo. Inoltre anche per tali detrazioni, con riferimento alle spese 2020 e 2021, è possibile optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.
L’incapienza dei bonus fiscali sulla casa: le rate non godute sono perse
Potrebbe accadere che un contribuente nel 2020 abbia sostenuto spese che danno diritto alle predette detrazioni fiscali (superbonus, bonus facciate, ecc.) ma, questi non debba presentare la dichiarazione dei redditi 2021 (anno d’imposta 2020) perché non ha avuto alcun reddito nel 2020 oppure anche se ha avuto reddito non ha un’imposta lorda (su cui far valere detrazioni), pari a zero.
Cosa succede in questo caso?
In tale ipotesi, laddove il contribuente non abbia optato per lo sconto in fattura o cessione del credito, perderà la rata di detrazione, ma non perderà quelle successive. Quindi, se ad esempio il prossimo anno presenterà la dichiarazione dei redditi 2022 (anno d’imposta 2021) questi potrà, in essa, godere della seconda quota di detrazione per la spesa sostenuta nel 2020 (come detto, invece, la prima dovrà considerarla persa).
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