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Bonus infissi: le detrazioni dal 50% al 110% – Lavori Pubblici

L’attuale quadro delle detrazioni fiscali in edilizia è composto
da diversi provvedimenti normativi che si affiancano ed in alcuni
casi sovrappongono generando spesso incertezza in chi queste
agevolazioni dovrebbe utilizzarle al meglio senza incorrere in
errori.

Bonus infissi: quali detrazioni fiscali?

La sostituzione degli infissi, ad esempio, comprende diverse
possibilità definite:

  • all’art. 14 del Decreto Legge n. 63/2016 – Ecobonus 50%;
  • all’art. 16 del Decreto Legge n. 63/2016 – Bonus
    ristrutturazioni 50%;
  • all’art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 – Superbonus
    110%.

Possibilità molto diverse tra loro e per le quali è opportuno
comprenderne limiti, adempimenti e requisiti di accesso.

Bonus infissi: la detrazione del 50% per la riqualificazione
energetica

L’art. 14, comma 2.1 del D.L. n. 63/2013 prevede una detrazione
del 50% da applicare alle spese sostenute per l’acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
In questo caso (ecobonus 50%):

  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi
    già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
  • il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un
    volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • i valori di trasmittanza termica iniziali devono essere
    superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E
    del
    DM 6 agosto 2020
    (Decreto requisiti tecnici ecobonus), per
    interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020,
    calcolati utilizzando le norme UNI EN ISO 10077-1:
    • Zona climatica A – ≤ 2,60 W/m2*K
    • Zona climatica B – ≤ 2,60 W/m2*K
    • Zona climatica C – ≤ 1,75 W/m2*K
    • Zona climatica D – ≤ 1,67 W/m2*K
    • Zona climatica E – ≤ 1,30 W/m2*K
    • Zona climatica F – ≤ 1,00 W/m2*K
  • devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme
    nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di
    efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente,
    lavoro).

La detrazione massima ammissibile è di 60.000
euro per unità immobiliare. Quindi, ogni unità immobiliare avrà un
limite di spesa di 120.000 euro. Per il calcolo
del limite di spesa, per le sostituzioni avviate dopo il 6 ottobre
2020, occorre far riferimento ai massimali di spesa indicati
nell’allegato I al Decreto requisiti tecnici ecobonus:

  • Zone climatiche A, B e C
    • Serramento 550,00 €/m2
    • Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
      650,00 €/m2
  • Zone climatiche D, E ed F
    • Serramento 650,00 €/m2
    • Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
      750,00 €/m2

Nel caso la sostituzione degli infissi riguardi una singola
unità immobiliare, non è necessaria la produzione dell’attestato di
prestazione energetica (APE).

Da ricordare che nel caso di ecobonus 50%, è necessario inviare
la documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla data di fine dei
lavori o di collaudo delle opere. La comunicazione va inviata
utilizzando l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono
terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Bonus infissi: la detrazione del 50% per la ristrutturazione
edilizia

Altra possibilità per la sostituzione degli infissi è offerta
dal più utilizzato art. 16 del D.L. n. 63/2013 con il bonus
ristrutturazioni edilizie. In questo caso è prevista una detrazione
fiscale del 50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per
ciascuna unità immobiliare (quindi la detrazione massima sarà di
48.000 euro, inferiore rispetto all’ecobonus 50%).

Questa detrazione è fruibile a condizione che la sostituzione
dell’infisso sulla singola unità immobiliare sia configurata come
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del
d.P.R. n. 380 del 2001, Testo Unico Edilizia). La guida
dell’Agenzia delle Entrate, tra gli esempi di interventi di
manutenzione straordinaria che accedono al bonus ha indicato:

  • l’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • la realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici;
  • la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con
    serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • il rifacimento di scale e rampe;
  • gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • la recinzione dell’area privata;
  • la costruzione di scale interne.

Bonus infissi: la detrazione del 110% come intervento
trainato

Altra possibilità, molto più complicata, è offerta dall’art. 119
del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) con il
superbonus 110%. Il comma 2 del suddetto articolo prevede, infatti,
che nel caso sia realizzato un intervento trainante di:

  • isolamento termico a cappotto;
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento;

è possibile portare in detrazione le spese sostenute per
l’efficientamento energetico dell’unità immobiliare e, quindi, la
sostituzione degli infissi con l’ecobonus 50%. In questo caso è
richiesto (in aggiunta ai requisiti previsti per l’ecobonus) il
doppio salto di classe energetica dell’edificio (non dell’unità
immobiliare a meno che questa abbia un accesso autonomo e sia
funzionalmente indipendente).

Bonus infissi: le scadenze

Da ricordare che al momento:

  • l’ecobonus 50% termina il 31 dicembre 2021;
  • il bonus ristrutturazioni al 50% termina al 31 dicembre 2021
    per poi tornare all’aliquota del 36%;
  • il superbonus 110% termina:
    • per tutti il 30 giugno 2022;
    • per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. il 30 giugno 2022
      con possibilità di arrivare al 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2022
      si è arrivati almeno al 60% del SAL;
    • per i condomini il 31 dicembre 2022;
    • per gli IACP il 30 giugno 2023 con possibilità di arrivare al
      31 dicembre 2023 al 30 giugno 2023 si è arrivati almeno al 60% del
      SAL.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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