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Bonus stufa a pellet più complicato con visto e asseverazione: ecco cosa cambia – InvestireOggi.it

Bonus stufa a pellet più complicato con visto e asseverazione: ecco cosa cambia

Il bonus stufa pellet si complica dal 12 novembre 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto – legge n. 157 del 2021, contenente misure finalizzate a contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali previste per lavori sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus odinario, bonus facciate, ecc.).

Il bonus stufa pellet

L’acquisto di una stufa a pellet può rientrare tra le spese per le quali è ammessa la detrazione fiscale del 50% (bonus ristrutturazione) oppure del 65% (ecobonus – risparmio energetico).

Nel caso dell’ecobonus, ai fini dello sgravio fiscale, tuttavia, la strada è più tortuosa (i requisiti tecnici da rispettare devono essere specifici ed inoltre è richiesta la comunicazione all’ENEA).

Più semplice, invece, è avere la detrazione del 50% (vedi anche Bonus stufa a pellet più facile con la ristrutturazione: ecco quando l’acquisto si detrae al 50%).

Cessione del credito e sconto in fattura: le novità

Anche per il bonus stufa pellet, è ammesso optare, per le spese 2020 e 2021 (e grazie alla legge di bilancio 2022 anche per quelle successive), per la cessione del credito o sconto in fattura.

L’opzione, ricordiamo, deve essere comunicata, all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Tuttavia, se prima era più semplice la possibilità di opzione, come anticipato, dal 12 novembre 2021, le cose si sono complicate, in quanto, il legislatore ha introdotto anche per i bonus casa diversi dal 110%, l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione congruità prezzi, laddove si opti per sconto o cessione del credito.

Ne consegue che anche per la detrazione riconosciuta a fronte dell’acquisto della stufa a pellet, se si decide di optare per cessione o sconto, occorre acquisire ora, rispetto a prima, il visto e l’asseverazione.

Bonus stufa pellet, i chiarimenti del fisco dopo le novità

A proposito della novità, tenendo conto dei chiarimenti forniti nelle FAQ del 22 novembre 2021, da parte dell’Agenzia delle Entrate, bisogna considerare quanto segue:

  1. acquisto stufa pellet con fattura avente data antecedente il 12 novembre 2021 e già pagata prima di tale data ma con comunicazione dell’opzione ancora da farsi (non sono necessari visto e asseverazione)
  2. fattura con data antecedente il 12 novembre 2021 ma da pagarsi dopo l’11 novembre 2021 (c’è obbligo di visto ed asseverazione)
  3. infine, laddove si tratti fattura con data antecedente il 12 novembre 2021 e già pagata prima di tale data e per la quale è già fatta anche la comunicazione dell’opzione (con ricevuta di accoglimento) non c’è alcun obbligo di integrare con visto e asseverazione.

Si tenga presente che, nell’ipotesi di cui al punto 1), è comunque indispensabile che risulti effettivamente eseguita, con data antecedente il 12 novembre 2021, l’opzione di cessione del credito (deve risultare, quindi, già stipulato il contratto di cessione) o dello sconto in fattura (mediante la relativa annotazione nella fattura stessa).

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