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Bonus verde prorogato fino al 2024 in ottica innovazione – Tiscali Notizie

Bonus verde prorogato fino al 2024 in ottica innovazione - Tiscali Notizie

(Adnkronos) – Sul tema dei bonus fiscali legati alla casa negli ultimi tempi si è acceso il dibattito su quali mantenere e quali invece eliminare. Il bonus verde, forse uno di quelli di cui si è parlato di meno, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. La proroga è stata stabilita all’interno della Legge di Bilancio 2022. Dunque, si potrà ancora accedere alla detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione riguardanti gli spazi aperti di pertinenza di un immobile privato o condominiale. La continuità del bonus è stata decisa in ottica di innovazione per contribuire al rinnovamento o alla realizzazione di quelle aree come giardini e terrazzi che non solo abbelliscono le nostre città, ma contribuiscono alla micro-regolazione del clima di un edificio e alla riduzione dell’inquinamento ambientale.

Regole di accesso al bonus verde

Il bonus verde, previsto per la prima volta nel 2018, si concretizza in una detrazione Irpef del 36% sul totale della spesa sostenuta per la creazione, sistemazione o modifica di spazi verdi, per la realizzazione di impianti di irrigazione o pozzi e per altri interventi che riguardano giardini, balconi, terrazzi e altre aree aperte o parzialmente coperte di pertinenza di unità abitative immobiliari. Il limite massimo di spesa è di 5 mila euro annui, quindi la detrazione non può eccedere i 1.800 euro all’anno per unità o immobile. La detrazione spetta anche allo stesso beneficiario ma per interventi effettuati su unità abitative diverse. Per fare un esempio pratico, il proprietario di un appartamento in condominio potrà usufruire del bonus verde sia per i lavori riguardanti la sistemazione del suo terrazzo o giardino, che per quelli relativi le aree verdi condominiali.

Quali lavori rientrano nel bonus

La normativa vigente indica che rientrano nella detrazione prevista dal bonus verde gli interventi relativi a:

• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

• realizzazione di coperture a verde e giardini pensili

Questa classificazione piuttosto generica è stata però integrata da alcune specifiche, ovvero che le opere realizzate devono:

• riguardare la totale trasformazione dell’area interessata con la completa risistemazione a verde ovvero l’oggettiva riqualificazione di aree verdi appartenenti a immobili già esistenti

Per tale motivo sono esclusi, ad esempio, i giardini e le aree a verde degli edifici in costruzione.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate con la circolare 28/2022 indica che sono esclusi dall’agevolazione:

• i lavori di manutenzione ordinaria periodica non legata a un intervento di reale rinnovamento o di profonda modificazione dell’area verde

• i lavori in economia, non escludendo con ciò che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto di piante e per la realizzazione dell’intervento

Infine, viene chiarito che l’acquisto di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi rientrano nell’agevolazione soltanto se riferibili a un intervento permanente e innovativo di un immobile residenziale. Sono comprese nel bonus verde anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dell’area verde oggetto di riqualificazione.

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