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Bonus Zanzariere 2021: ancora pochi mesi per l’agevolazione – Lavori Pubblici

È prossimo alla scadenza il bonus zanzariere
2021
entro cui rientrano anche il bonus
per schermature solari e chiusure
oscuranti
, come previsto dall’art. 14, comma 2.1 del D.L.
63/2013. C’è tempo infatti solo fino al 31 dicembre 2021 per
richiedere l’agevolazione, che fa parte degli interventi di
efficientamento energetico
Ecobonus”.

Ecobonus: le zanzariere tra gli interventi di efficienza
energetica

Il c.d. “Ecobonus” prevede per le singole unità immobiliari
diverse agevolazioni dal 50% al 65% e può essere richiesto per i
seguenti interventi di efficienza energetica:

  • acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di
    infissi, di schermature solari,
    con detrazione al 50%;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
    impianti dotati di caldaie a condensazione con
    efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
    regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
    febbraio 2013. In questo caso la detrazione si applica nella misura
    del 65 per cento.
  • acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione
    invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
    biomasse combustibili, con una detrazione del 50%
    fino a un valore massimo di 30.000 euro.

Requisiti di accesso al Bonus Zanzariere 2021

Come ben specificato nel vademecum ENEA sulle
schermature solari,
sono agevolabili l’acquisto e la posa
in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili
oscuranti
elencate nellallegato M al
D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o
ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o
integrate alla superficie vetrata. Tra le schermature solari sono
comprese anche le zanzariere. Nello specifico, le
schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e
    non liberamente montabili/smontabili
    dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della
    superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche”.

Vincoli bonus zanzariere e schermature

  • Per le “schermature solari”, tra cui rientrano anche
    zanzariere, tende da sole,
    veneziane, tende a rullo e
    tende a bracci, sono ammessi gli orientamenti da
    EST a OVEST passando per SUD. Sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST
    e NORD-OVEST;
  • per le “chiusure oscuranti” (ad esempio
    persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi
    tutti gli orientamenti;
  • le schermature solari devono possedere un
    valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo
    di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a
    0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI
    EN 14501. Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme
    nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di
    efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente,
    lavoro);
  • le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione
    con vetrate
    o autonome (aggettanti). Nel
    caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova
    installazione deve possedere un valore della resistenza termica
    supplementare superiore a quella della precedente installazione
    affinché venga conseguito un risparmio
    energetico.

Spese ammissibili al bonus zanzariere e schermature solari

Le agevolazioni per la sostituzione di
zanzariere
e schermature solari includono:

  • fornitura e la posa in opera
    di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
  • eventuale smontaggio e
    dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • schermature solari e chiusure
    oscuranti
    ;
  • fornitura e messa in opera di meccanismi
    automatici
    di regolazione e controllo delle
    schermature;
  • prestazioni professionali (produzione della
    documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
  • opere provvisionali e accessorie.

Beneficiari del bonus zanzariere 2021

Soggetti beneficiari

Al bonus zanzariere e schermature solari possono accedere:

  • i contribuenti che sostengono le spese di
    riqualificazione energetica;
  • i soggetti che posseggono un diritto reale
    sulle unità immobiliari costituenti l’edificio (proprietà, comodato
    d’uso, usufrutto o anche locazione, previo consenso scritto del
    proprietario dell’immobile).

Edifici

Il bonus può essere richiesto esclusivamente per unità
immobiliari che:

  • alla data d’inizio dei lavori siano “esistenti”, ossia
    accatastati o con richiesta di
    accatastamento in corso;
  • in regola con il pagamento di eventuali
    tributi
    .

Come chiedere il bonus zanzariere e a quanto ammonta

Il bonus si riferisce a spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
L’aliquota di detrazione corrisponde al 50% dell’importo
totale
, con un limite massimo di spesa pari a
60.000 euro per unità immobiliare.

Tre le modalità per usufruirne:

  1. detrazione diretta, ripartita in dieci
    rate annuali
    di uguale importo;
  2. cessione del credito, disposta in favore
    di:
  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli
    interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di
    lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.
  1. sconto in fattura, ossia di
    contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento
    agevolato, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

Documenti necessari per il bonus zanzariere

Documenti da trasmettere all’ENEA

  • “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i
    90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere,
    ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in
    cui essi sono terminati.
  • In presenza di impianto di climatizzazione estiva, dovrà essere
    valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile
    conseguito con la schermatura solare, con l’applicazione gratuita
    “ShadoWindow” disponibile sul sito
    https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it previa
    registrazione.
  • In presenza di impianto di climatizzazione invernale, dovrà
    essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile
    conseguito con le chiusure oscuranti. A questo scopo ENEA mette a
    disposizione gratuitamente l’applicazione “Chiusure
    oscuranti”
    sempre sul  sito
    https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it.

Documentazione da conservare a cura del soggetto
beneficiario

1. Di tipo “tecnico”

  • stampa originale della “scheda descrittiva
    dell’intervento”, riportante il codice cpid assegnato dal sito
    ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
  • asseverazione, redatta da un tecnico
    abilitato, ai sensi dell’art. 8 del decreto interministeriale 6
    agosto 2020, comprensiva del computo metrico, che attesti i
    requisiti di cui sopra e il rispetto dei costi massimi specifici
    unitari previsti dall’allegato a dello stesso decreto. Se non è
    obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui
    all’art. 8 del D. lgs. 192/05 e s.m.i. e per gli interventi con
    data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020,
    l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione
    del fornitore/produttore/assemblatore
    che attesti il
    rispetto dei requisiti tecnici;
  • schede tecniche dei componenti e marcatura CE
    con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • attestazioni di prestazione per il fattore di
    trasmissione solare totale calcolato secondo la UNI EN 14500 per le
    schermature solari e/o della resistenza termica supplementare
    calcolata secondo la UNI EN 13125 per le chiusure oscuranti con
    timbro e firma del produttore/rivenditore. Per le attestazioni,
    possono essere usate anche le indicazioni delle applicazioni
    “ShadoWindow” e “Chiusure oscuranti”.

2. Di tipo “amministrativo”

  • delibera assembleare di approvazione di
    esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle
    spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso
    all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati
    dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero
    documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa
    essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni
    condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che
    certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici parlanti;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il
    codice CPID che costituisce garanzia che la scheda
    descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

In allegato il vademecum pubblicato da ENEA su schermature
solari e chiusure oscuranti.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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