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Cappotto termico semplificato per superbonus 110% ed ecobonus – Lavori Pubblici

Conversione in legge del Decreto Legge n.
77/2021
(Decreto Semplificazioni-bis)
alle battute finali. Entro il 30 luglio 2021 si
avrà la conversione definitiva e se dovesse essere confermata
l’ultima bozza predisposta dalle Commissioni della Camera dei
deputati, ci saranno ulteriori importanti modifiche al
superbonus 110%, di cui all’art.
11
9 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio), ma non solo.

Cappotto termico semplificato per superbonus 110% ed
ecobonus

Tra le varie modifiche previste dal nuovo articolo
33-bis
(Ulteriori misure in materia di incentivi di cui
all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) del
Decreto Semplificazioni-bis ne spicca uno che con ogni probabilità
metterà fine ad anni di contestazioni, ricorsi e sentenze (arrivate
fino alla Cassazione). Stiamo parlando di un periodo aggiunto alla
fine dell’art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio che recita:

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e
del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e
dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo
873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al
presente articolo
“.

Speciale Superbonus

Cosa prevede il Codice Civile

In questo modo viene “superato” il problema delle
distanze nelle costruzioni previste dall’art. 873
del codice civile che a sua volta afferma:

“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o
aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza
maggiore”.

Con il nuovo periodo inserito nel comma 3, i cappotti termici
non saranno conteggiati per gli interventi che accedono alle
agevolazioni fiscali di cui all’art. 16-bis del TUIR (ecobonus) e
all’art. 119 del Decreto Rilancio (superbonus).

Cosa prevede il Decreto Efficienza Energetica

Una semplificazione non di poco conto che si unisce a quella
(già in vigore) operata dall’art. 13 del Decreto Legislativo 14
luglio 2020, n. 73 con il quale era stato sostituito il comma 7,
art. 14 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Decreto
Efficienza Energetica). Entrando nel dettaglio, il comma 7
prevede:

“Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle
murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed
inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per
cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con
le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è
considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle
altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i
limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare,
nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli
abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative
nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito
alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini
di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro
stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze
minime riportate nel codice civile
“.

Con questo comma era già stato stabilito che per tutti gli
interventi di:

  • manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del DPR
    n. 380/2001);
  • restauro (art. 3, comma 1, lettera c) del DPR n.
    380/2001);
  • ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del DPR
    n. 380/2001);

il maggior spessore delle murature esterne e
degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per
ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza
previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni (quindi per gli interventi di
isolamento termico a cappotto) non è
considerato
nei computi per la determinazione dei volumi,
delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Deroga
esercitabile nel rispetto della distanza di 3
metri
prevista dall’art. 873 del codice civile.

Ed è proprio sul rispetto della distanza dei 3 metri che si sono
giocate nel corso degli ultimi anni le partite sui tavoli dei
tribunali.

Cosa accadrà dopo la conversione del Decreto
Semplificazioni-bis

La portata innovativa del nuovo art. 119, comma 3 del Decreto
Rilancio (se confermata) consentirà di non conteggiare il maggiore
spessore derivante dal cappotto termico neanche per il rispetto
delle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.
Questo a patto che l’intervento rientri in una delle due
agevolazioni fiscali (e risponda quindi ai requisiti previsti) di
cui all’articolo 16-bis del TUIR e di cui all’art. 119 del D.L. n.
34/2020.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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