

Nel caso in cui un concorrente scelga di applicare
un CCNL differente da quello richiesto dalla
lex specialis, scatta un doppio onere: quello a
carico dello stesso operatore, di presentare la dichiarazione di
equivalenza del contratto e quello della SA di verificarne
l’effettiva corrispondenza in termini economici e di
tutele.
Equivalenza del CCNL: verifica obbligatoria
A spiegarlo è il TAR Sicilia con la sentenza del
24 aprile 2025, n. 1335, pronunciandosi in merito
a una procedura per l’affidamento di una fornitura, nella
quale la lex specialis prevedeva esplicitamente – ai sensi
dell’art. 11, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023 ( Codice dei
contratti) – l’obbligo di applicare il CCNL “commercio,
distribuzione e servizi o equivalente”.
Secondo il ricorrente, l’aggiudicataria aveva indicato, in sede
di offerta, l’applicazione del contratto
“metalmeccanica-industria”, senza fornire alcuna
dichiarazione di equivalenza con quello richiesto dalla
lex specialis. Non solo: né la Stazione Appaltante né il RUP
avrebbero attivato i necessari controlli previsti dall’art. 11 del
d.lgs. 36/2023.
Sarebbero quindi stati
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