Cessione del credito: cos’è e come funziona? È una delle modalità con cui si può usare non solo il superbonus 110%, ma anche una buona parte dei bonus edilizi. Tra le agevolazioni fiscali per la casa che si possono fruire tramite cessione del credito a terzi ci sono il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus, il sismabonus, il bonus facciate solo per dirne alcuni.
La cessione del credito è un’opzione particolarmente conveniente per i contribuenti (soprattutto per chi si trova nella no tax area e quindi non può usufruire della detrazione), e a estendere questa possibilità ai bonus casa è stato il decreto Rilancio, provvedimento “padre” del superbonus 110%.
I modi per usufruire del superbonus sono tre:
- come detrazione in dichiarazione dei redditi, in 5 anni anziché in 10 come le altre agevolazioni per la casa;
- tramite lo sconto in fattura, ma solo se l’impresa è d’accordo;
- con la cessione del credito d’imposta maturato.
A rendere la cessione del credito un’occasione imperdibile è un altro dettaglio: l’operazione può avvenire non solo nei confronti dell’impresa che ha effettuato i lavori, ma anche verso le banche o gli istituti di assicurazione. Inoltre, si può optare anche per una cessione del credito parziale.
Vediamo quindi cos’è e come funziona la cessione del credito e quali sono gli step da seguire.
Cessione del credito: cos’è e come funziona per i bonus casa e il superbonus 110%
Cos’è e come funziona la cessione del credito
La formulazione della normativa del decreto Rilancio rispetto alle regole da seguire per il superbonus 110% rende particolarmente allettante per i cittadini che vogliono eseguire lavori di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico.
Il legislatore ha infatti reso la possibilità di cedere il credito più ampia possibile, visto che:
Ma come funziona la cessione del credito? In pratica, invece di usufruire della detrazione, il contribuente può cedere il beneficio fiscale maturato a un terzo soggetto. Il decreto Rilancio non pone limiti a tal riguardo: può essere la banca, l’imprese di assicurazione o l’azienda che ha effettuato i lavori.
Con la cessione quindi il beneficio fiscale si trasforma: da detrazione diventa credito d’imposta, utilizzabile in compensazione e usufruibile sempre in 5 anni.
Il credito può essere a sua volta ceduto dai soggetti che lo hanno acquisito.
I termini economici in base ai quali effettuare il trasferimento del beneficio fiscale saranno stabiliti dalla libera contrattazione delle parti private interessate.
Le regole sono valide non solo per il superbonus, ma anche per quasi tutti i bonus casa.
Superbonus 110% e bonus casa: la cessione parziale del credito
È possibile optare anche per la cessione parziale del credito. Il perimetro normativo di riferimento è sempre il decreto Rilancio, a cui si aggiungono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.
Dal documento di prassi si evince che è possibile cedere anche parzialmente il proprio credito, dopo che in un primo momento si era optato per la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Si legge infatti nella circolare:
“L’opzione, inoltre, può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.”
Quindi è possibile optare per la cessione del credito a una banca o un’impresa anche in una delle annualità successive rispetto a quella per cui si è usufruito della detrazione.
Ecobonus 110%: la cessione del credito “indipendente”
Numerosi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al superbonus. Per quanto riguarda la cessione del credito, sempre la circolare 24/E dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ne sottolinea il carattere indipendente, ovvero:
“nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.”
Comunicazione cessione del credito all’Agenzia delle Entrate
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110%, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto in fattura.
La comunicazione va fatta esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso:
“La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
La comunicazione può anche essere inviata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Source: money.it
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