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CILA Superbonus 110%, dal CNI gli aspetti più rilevanti – Lavori Pubblici

È entrato in vigore lo scorso 5 agosto 2021 ma sarà l’argomento
che terrà banco almeno per le prossime settimane. Stiamo parlando
del modulo CILA
Superbonus 110%
messo a punto in Conferenza Unificata
e pubblicato dal Ministero per la pubblica amministrazione, per far
fronte ai nuovi obblighi imposti dall’art. 119, comma 13-ter del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio
).

CILA Superbonus 110%: perché

L’art. 33, comma 1, lettera c) del Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
convertito con modificazioni dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108
ha riscritto il comma 13-ter, art. 119 del
D.L. n. 34/2020 a mente del quale, per gli interventi di superbonus
110% che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio,
anche se riguardano parti strutturali e prospetti, viene prevista
una disciplina speciale sia dal punto di vista edilizio che
fiscale.

Da qui l’esigenza di prevedere una modulistica unica nazionale
che contemplasse le neonate esigenze previste. E così nasce il
nuovo modulo CILA Superbonus 110% del quale, come detto in
premessa, dovranno essere chiariti molti dubbi, tra i quali:

  • il recepimento da parte delle Regioni e degli stessi SUE
    comunali;
  • l’utilizzo della nuova modulistica anche per gli interventi
    avviati dopo l’1 giugno 2021 utilizzando la normale CILA.

CILA Superbonus 110%: la circolare del CNI

Nelle more che a regime possano arrivare chiarimenti più
dettagliati, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha
pubblicato la Circolare n. 773 del 6 agosto
2021
che riassume gli aspetti più rilevanti del nuovo comma
13-ter che vale la pena ricordare, unitamente al comma
13-quater:

13-ter. Gli interventi di cui al
presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti
la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha
previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente
al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9 -bis ,
comma 1 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la
decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.

13-quater. Fermo restando quanto
previsto al comma 13 -ter , resta impregiudicata ogni valutazione
circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento
.

CILA Superbonus 110%: gli aspetti più rilevanti

Secondo il CNI, la pubblicazione della CILA Superbonus 110%
rappresenta un passaggio importante che contiene numerosi vantaggi
concreti per committenti e professionisti, che possono essere così
riassunti negli aspetti più rilevanti:

  • il modulo contiene solo le informazioni essenziali;
  • devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o
    del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di
    rilascio);
  • per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del
    1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione;
  • non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo,
    particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la
    dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da
    realizzare.
  • la documentazione progettuale da allegare è improntata alla
    massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni
    da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea;
  • l’elaborato progettuale da presentare consiste nella
    descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da
    realizzare;
  • per gli interventi in edilizia libera, basterà una
    semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo;
  • si utilizza la CILA anche per opere strutturali per le quali
    era sempre richiesta una SCIA;
  • è ammessa una CILA in variante.

CILA Superbonus 110%: recepita a livello nazionale

Secondo il CNI la presenza di ANCI al tavolo di lavoro
garantirebbe l’assoluta adesione di tutti Comuni italiani
all’utilizzo della CILA Superbonus, con una gestione del regime
transitorio (chi ha presentato una CILA prima della pubblicazione
del DL 77/2020, chi aveva presentato una SCIA, ecc.) che solo
all’apparenza può sembrare complessa. Il modulo, infatti,
contenendo una specifica sezione in cui è possibile richiamare
altri procedimenti amministrativi in corso, consente una saldatura
di ogni situazione pregressa che viene aggiornata, limitatamente
agli interventi ammessi al beneficio fiscale, attraverso
l’obbligatorietà nella presentazione della CILA.

Le inevitabili domande che potranno venire in relazione
all’applicazione concreta del modulo, potranno essere oggetto di
chiarimenti in sede di Commissione di Monitoraggio istituita presso
il CSLLPP.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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