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Circolare ufficiale Agenzia Entrate su Bonus facciate 2021 istruzioni ufficiali cosa si può fare o no – Business Online

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare ufficiale con le istruzioni per beneficiare del bonus facciate 2021. Vediamo quali sono le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate 2021 e per quali lavori vale il bonus e cosa, invece, non si può fare.

Bonus facciate 2021 circolare ufficiale Agenzia Entrate istruzioni

Il bonus facciate 2021 prevede una detrazione fiscale del 90% sulle spese effettuate per il restauro e il recupero delle facciate esterne degli edifici, sia di palazzi condominiali, sia di case indipendenti situate in un centro storico, periferia, grandi e piccoli Comuni.

La nuova circolare ufficiale sul bonus facciate 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul bonus in merito a:

  • lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno), precisando che rientrano nel bonus facciate 2021 gli interventi per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, compresa tinteggiatura o pulitura di superficie;
  • lavori su balconi o eventuali fregi esterni, grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e tutte le parti impiantistiche coinvolte, che rientrano nel bonus facciate 2021 perché faceti parte della facciata dell’edificio;
  • costi dei progetti e dei ponteggi, per cui, come sottolineato, è possibile richiedere il bonus facciate 2021.

Secondo quanto riportato nella circolare ufficiale delle Entrate, rientrano nel bonus facciate 2021 anche:

  • spese per perizie e sopralluoghi;
  • progettazione dei lavori;
  • installazioni di ponteggi;
  • interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, rientrano nel campo del bonus facciate.

Bonus facciate 2021 chiarimenti Agenzia Entrate beneficiari

La circolare ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha anche fornito chiarimenti specifici in merito a chi può usufruire ufficialmente del bonus facciate 2021. Stando a quanto contenuto nella circolare, i possono richiedere il bonus facciate 2021:

  • proprietari dell’immobile oggetto dei lavori;
  • coloro che detengono l’immobile (inquilini) oggetto dell’intervento;
  • nudi proprietario;
  • titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • coloro che detengono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, e hanno il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Bonus facciate 2021 istruzioni Agenzia Entrate per bonifici entro il 2021

Per persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali il bonus facciate 2021 fa riferimento al criterio di cassa, cioè alla data dell’effettivo pagamento avvenuto a prescindere dall’inizio dei lavori. Se, per esempio, un lavoro che rientra nel bonus facciate 2021 è stato iniziato nel 2021 con pagamenti sostenuti sia nel 2021 e sia nel 2021, la detrazione al 90% prevista dal bonus facciate 2021 vale solo per i pagamenti sostenuti nel 2021.

Bonus facciate 2021 altre istruzioni

Quelle appena riportate sono le ultime istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per poter usufruire del bonus facciate 2021 con detrazioni al 90 % senza alcun limite di spesa che si aggiungono alle prime indicazioni già fornite su lavori compresi ed esclusi.

Rientrano in quest’ultima categorie i lavori di:

  • impianti termici;
  • impianti di illuminazione;
  • cavi esterni;
  • pluviali.

Il bonus facciate 2021 vale, invece, per:

  • ristrutturazione delle facciate di palazzi e abitazioni private;
  • rifacimento di balconi rovinati, ringhiere e frontalini;
  • verniciatura e rifacimento di ringhiere rovinate;
  • tinteggiatura e intonacatura di decorazioni.

Il bonus facciate con detrazioni al 90% può essere richiesto da privati e altri soggetti che pagano l’Irpef e da soggetti Ires (società di capitali ed enti non commerciali), viene ripartito in dieci quote annuali di pari importo e si può avere solo se si effettuano i pagamenti con bonifici parlanti.

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