Ecobonus e bonus 50% ristrutturazione, spettano per i lavori che riguardano le utenze (di luce e gas)? Il quesito di un utente:
“Sto eseguendo una ristrutturazione dell’appartamento con CILA e ho deciso di eliminare la fornitura di gas e quindi il contatore. La mia domanda è se posso applicare a questa spesa il bonus ristrutturazione e/o ecobonus”
Ecobonus, quando spetta e per quali lavori
La detrazione Irpef (o Ires) riconosciuta tramite ecobonus è concessa, in presenza di tutti i requisiti richiesti, quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, l’agevolazione spetta per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Gli interventi per quali è possibile usufruire delle detrazioni sono numerosi. Come previsto dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono ammessi al bonus fiscale:
- la riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
- gli interventi sull’involucro degli edifici;
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Tra i lavori di ristrutturazione che danno diritto all’ecobonus, dunque, l’Agenzia delle Entrate non ha mai menzionato lo smantellamento di eventuali forniture di gas o contatori, nemmeno quando l’ecobonus è stato ampliato.
Infatti, i provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi quali:
- acquisto e posa in opera delle schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
Bonus ristrutturazione, quando spetta e per quali lavori
Il cd. bonus ristrutturazione 50% è disciplinato dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e, di fatto, consiste in una detrazione Irpef per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Va specificato, tuttavia, che anche se l’eliminazione dell’allacciamento gas e/o del contatore viene effettuata nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, la stessa non da diritto allo sconto in esame.
Come specificato nella guida ufficiale ai bonus dell’Agenzia delle Entrate, i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Sono invece compresi nella categoria di restauro e risanamento gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso
compatibili.
Infine, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Allacciamento utenze, quali bonus spettano e in che misura? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Come abbiamo visto, i lavori relativi alla rimozione del contatore non riconoscono l’accesso né all’ecobonus né al bonus ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, è stata chiara anche per quanto riguarda gli interventi che sono finalizzati al miglioramento energetico di un edificio.
In particolare, anche se l’eliminazione di un’utenza è propedeutica ad un intervento di efficientamento energetico (ad esempio, si toglie un vecchio contatore per installarne uno nuovo per garantire una migliore resa) ci sono alcuni limiti per la richiesta e il riconoscimento del bonus.
Come chiarito dall’AE in una circolare, le spese per l’allaccio alla rete del gas (o di altre utenze) non rientrano tra quelle detraibili. In caso di ristrutturazione l’agevolazione non è ammessa per gli oneri previsti dai fornitori per l’allaccio alla rete e l’installazione dei contatori.
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