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Coop sociali, superbonus per tutte le categorie catastali – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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Nessuna condizione per la fruizione del 110% per le cooperative sociali, Onlus di diritto. Per gli interventi su una unità abitativa e relativa pertinenza e di due altre unità immobiliari di demolizione e ricostruzione di un’unica abitazione con pertinenza, il limite di 96.000 euro deve essere considerato per le tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio all’inizio dei lavori. Per gli interventi di efficientamento, invece, il limite di spesa resta limitato alla sola unità abitativa dotata di impianto di riscaldamento.

L’Agenzia delle entrate è intervenuta con una serie di risposte sulla corretta applicazione della disciplina sulla detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e relativa cessione o sconto sul corrispettivo, di cui al successivo art. 121.

La prima risposta (n. 239) riguarda una cooperativa sociale, iscritta nei relativi registri e qualificata organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) proprietaria di immobili a destinazione abitativa utilizzati come residenze assistenziali, censite nelle categorie catastali A/2 o A/3 che ha intenzione di eseguire gli interventi di efficientamento, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020.

Sul punto, l’Agenzia delle entrate ricorda che ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi «trainati» devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi «trainanti» ammessi al 110% (circ. 24/E/2020) e che la detta condizione si deve considerare soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti; pertanto, le spese sostenute per gli interventi «trainanti» devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi «trainati» devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti».

In secondo luogo, con riferimento ai soggetti ammessi, si evidenzia che con la lettera d-bis), del comma 9 del citato art. 119 è stato disposto che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10 del d.lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 383/2000.

Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l’esclusione di cui al comma 15-bis dell’articolo 119 e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi; come chiarito dalla stessa agenzia (circ. 30/E/2020) non opera nemmeno la limitazione contenuta nel comma 10, in relazione alla possibilità di fruire del 110% limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Con un’altra risposta (n. 240), l’Agenzia delle entrate, in presenza di un intervento di ristrutturazione di una unità immobiliare (C/2) con contestuale cambio di destinazione d’uso in abitativo e mantenimento di sagoma e volumetria, con realizzazione di una nuova costruzione, in assenza dell’attestazione della classe di rischio, precisa che il contribuente non può accedere né al sisma bonus né alla detrazione del 110% ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, eseguire i lavori fruendo della detrazione, di cui al comma 1, lettera i) dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo di spesa pari a euro 96.000, da utilizzare in dieci quote annuali di pari importo (circ. 19/E/2020).

Infine, l’Agenzia delle entrate (risposta n. 242) conferma che in presenza di una unità residenziale, con garage pertinenziale, e di due unità immobiliari non residenziali attigue, per le quali è prevista la demolizione e la ricostruzione, il contribuente può beneficiare del 110% per gli interventi antisismici (comma 4 dell’art. 119) per le tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio all’inizio dei lavori nei limiti di euro 96.000 per unità, mentre il limite di spesa per l’intervento di efficientamento deve essere calcolato solo per l’unità abitativa, unica entità dotata di impianto di riscaldamento.

© Riproduzione riservata

Source: italiaoggi.it

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