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Detrazioni per interventi antisismici e zona 4: facciamo chiarezza – Condominio Web

Quali detrazioni sono fruibili per gli interventi antisismici effettuati nelle zone sismiche 4?

La zona sismica 4 è la zona con il livello di rischio sismico più basso; il riparto è contenuto nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003; come immaginabile, molti comuni italiani rientrano nelle prime tre zone, ma non mancano quelle che rientrano nella zona quattro.

Le detrazioni fiscali previste per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche escludono spesso le zone 4. È quindi importante fare un po’ di chiarezza onde comprendere quali sono i margini entro cui si può fruire delle detrazioni per gli interventi antisismici eseguiti in dette aree.

Facciamo un breve excursus normativo per cogliere sul tema le differenze tra le varie misure agevolative.

Misure agevolative per interventi antisismici, la norma base degli interventi di recupero

La norma base non prevede limiti riguardanti le zone sismiche.

In materia la norma base è quella relativa alle detrazioni per interventi di recupero di cui all’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986; tra detti interventi, infatti, l’art. 16-bis prevede espressamente quelli “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

In questo caso non vediamo specificazioni legate alla zona sismica.

Sempre nell’ambito degli interventi di recupero, quelli diretti all’adozione di misure antisismiche possono rientrare anche tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, agevolati secondo le lett. a e b del citato art. 16-bis; infatti il Testo Unico dell’Edilizia prevede che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico” (v. art. 3, co. 1 lett. d, D.P.R. n. 380/2001). Non risulta nelle norme citate il riferimento a specifiche zone sismiche.

Tutti i predetti interventi, secondo la disciplina generale, fruiscono delle detrazioni del 36% fino a un ammontare complessivo delle spese di euro 48.000; fino al 31 dicembre 2021 però, secondo la proroga rinnovata da un po’ di tempo a questa parte di anno in anno, la percentuale è del 50% e l’ammontare complessivo delle spese è di euro 96.000.

Misure agevolative per interventi antisismici, il c.d. sismabonus

Gli interventi di recupero sono disciplinati anche da un’altra norma, l’art. 16 del D.L. n. 63/2013, che contiene norme con vigenza temporale circoscritta che vanno a derogare o ad ampliare quelle previste dalla norma suindicata.

Detrazioni per interventi di recupero, parti comuni e unico proprietario

Tra tali norme abbiamo quelle che rientrano nel c.d. sismabonus.

A detto termine in realtà corrisponde una serie diversificata di agevolazioni previste in particolare dai commi da 1-bis a 1-septies del detto art. 16.

Dal punto di vista dell’ambito territoriale le varie fattispecie sono però accomunate dall’esclusione delle zone 4.

In particolare, una prima versione ammetteva all’agevolazione solo le zone sismiche 1 e 2; successivamente vi è stata un’estensione alle zone 3, ma non alle zone 4.

Superbonus, sismabonus e zona 4

Anche le norme del superbonus riferito al sismabonus escludono la zona 4.

Ricordiamo che il superbonus è la detrazione del 110% introdotta del Decreto Rilancio; tra le varie categorie di interventi detti trainanti, che cioè godono della detta detrazione in maniera autonoma (trainando altri detti trainati), abbiamo proprio gli interventi previsti dall’art. 16 D.L. n. 63/2013 ai co. da 1-bis a 1-septies; dunque, quelli di cui abbiamo appena parlato.

Il decreto però è molto chiaro nell’escludere la detta agevolazione per le zone sismiche 4 (v. art. 119 co.4 ult. per.).

Superbonus, ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico

Ricordiamo che il Decreto Rilancio ammette tra gli interventi di efficientamento energetico agevolati, nel rispetto dei requisiti ivi prescritti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001; questi, nel testo della disposizione, includono anche l’adeguamento sismico (v. sopra); l’AdE ha chiarito che l’intervento deve comunque risultare qualificato come ristrutturazione edilizia; in realtà tale richiamo ha vari punti oscuri e richiede chiarimenti sul concreto ambito applicativo siamo nell’ambito delle norme dedicate alla riqualificazione energetica e non al sismabonus (art. 119 co. 3 Decreto Rilancio): ad es., sono agevolati per questa via anche gli interventi di demolizione e ricostruzione per adeguamento sismico o solo quelli per l’efficientamento energetico? Secondo chi scrive, non risultando limitazioni, dovrebbero intendersi ricompresi tutti quelli indicati dal cit. art. 3 D.P.R. n. 380/2001, senza limitazione di zona sismica.

In conclusione…

Conclusivamente, quanto agli interventi antisismici, per gli immobili siti in zona 4 si può fruire delle detrazioni per interventi di recupero di cui all’art.16 D.P.R. n. 917/1986 lett. i); eventualmente, anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e si ritiene, anche nell’ambito del superbonus per efficientamento energetico).

Non si può fruire del sismabonus né del supersismabonus.

La concreta applicazione delle norme enunciate andrà verificata caso per caso da un esperto.

Superbonus: interventi trainanti e interventi trainati

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