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E-bike: quali sono le caratteristiche che deve avere?

La Direttiva Europea 2002/24/CE, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, definisce le bicilette elettriche come mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Sono escluse dalla Direttiva 2002/24/CE le biciclette a pedalata assistita, ovvero quei veicoli a due e tre ruote che rispettano le seguenti condizioni:

1.       il motore della bici a pedalata assistita non deve spingere oltre i 25 km/h, cioè che il motore deve “staccare” a tale velocità

2.       la potenza del motore non deve essere superiore a 250 Watt

3.       il motore si deve attivare solo con il movimento dei pedali (cioè non ci può essere una manetta o manopola tipo acceleratore o simili)

Un dato importante da conoscere è che per le e-bike non esiste l’omologazione, ma si parla solo di marcatura CE, ovvero il costruttore immette sul mercato il prodotto sotto la propria responsabilità”, dichiara Alberto Macchi, Business Line Manager Direttiva Macchine e Industria 4.0 di TÜV Italia.

La Commissione Europea ha definitivamente confermato che le e-bike, definite come sopra, rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

La direttiva macchine è stata introdotta per stabilire una vasta gamma di obiettivi di sicurezza per produttori e distributori di numerose attrezzature meccaniche e contiene un elenco di requisiti essenziali di sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione di una macchina. I veicoli possono essere messi in commercio solo se sono conformi a tali requisiti.

Il rispetto della Direttiva macchine europea è obbligatorio per qualsiasi produttore o distributore che desidera vendere i propri prodotti nell’UE o nel SEE e la mancata conformità può comportare multe, ritiri di prodotti dal mercato e divieto di distribuzione in Europa” aggiunge Macchi.

Per dare evidenza della conformità del prodotto ai requisiti dell’allegato I della Direttiva Macchine, il fabbricante deve predisporre un Fascicolo Tecnico in conformità a quanto indicato nell’allegato VII lettera A. La maggior parte dei requisiti sono già previsti nella norma armonizzata EN 15194, ciò significa che una e-bike conforme alle norme EN 15194 sarà presunta conforme alla Direttiva 2006/42/CE.

La Direttiva Macchine, tuttavia, impone qualche obbligo aggiuntivo per i fabbricanti, ad esempio il veicolo deve essere dotato di una targhetta contenete la marcatura CE di conformità e deve essere accompagnata da una Dichiarazione CE di conformità (allegato II lettera A). La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve essere apposta sulla e-bike accanto al nome del fabbricante.

Siamo tutti felici che la mobilità sostenibile stia prendendo piede così rapidamente anche nel nostro Paese, avvicinandoci sempre più ai paesi del Nord, da sempre molto avanti sotto questo punto di vista. Naturalmente questo incremento rapido e notevole dovrà essere sostenuto da infrastrutture adeguate per permettere una circolazione in sicurezza. In aggiunta, bisognerà prestare la giusta attenzione alla qualità dei prodotti che vengono e verranno immessi sul mercato e noi come ente di certificazione siamo qui per garantire questo”, conclude Macchi.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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