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Ecobonus 110%: doppio salto energetico e APE anche in caso di demolizione e ricostruzione – Lavori Pubblici

La normativa relativa alle detrazioni fiscali del
110%
(superbonus)
prevede una serie di casistiche particolari. Alcune delle quali
hanno generato dubbi, domande e risposte.

Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto
l’accesso al superbonus anche nel caso di demolizione e
ricostruzione. Modalità che consente l’accesso sia al
Sismabonus 110% (interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63) che all’Ecobonus 110% (interventi trainanti
e trainati di cui ai commi 1 e 2, art. 119 del Decreto
Rilancio.

Mentre, come è ormai risaputo, l’accesso al Sismabonus non
richiede un passaggio da una classe di rischio sismico ad un’altra,
nel caso di Ecobonus 110% occorre sempre rispettare alcuni
requisiti minimi. Anche nel caso di demolizione e
ricostruzione.

Speciale Superbonus

Ecobonus 110% con demolizione e ricostruzione

L’art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio prevede che “nel
rispetto dei requisiti minimi” sono ammessi all’agevolazione anche
gli interventi di demolizione e ricostruzione di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia).

Stiamo parlando, quindi, di interventi di demolizione e
ricostruzione assentiti come “ristrutturazione
edilizia
” che, come riportato dalla nuova versione
dell’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia, post
Decreto Semplificazioni, possono avvenire anche con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e
per l’efficientamento energetico. Anche con aumento volumetrico, se
ammesso dagli strumenti urbanistici comunali, pur ricordando che in
questo caso occorrerà avere due contabilità separate tra parte
esistente e parte ampliata, considerato che le spese su
quest’ultima non rientrano nell’ecobonus 110% (nel sismabonus
invece si).

I requisiti richiesti per la demolizione e ricostruzione

Come detto, anche nel caso di demolizione e ricostruzione sarà
necessario il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli
interventi di riqualificazione energetica. Quindi:

  • per il cappotto termico, l’utilizzo di materiali isolanti che
    rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto
    del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
    11 ottobre 2017
    ;
  • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o,
    se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più
    alta;
  • redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e
    dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
    della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
    energetico.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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