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Ecobonus e Bonus Casa, chiarimenti da Enea sul codice CPID – Lavori Pubblici

Dopo l’aggiornamento
della piattaforma
per l’invio della documentazione necessaria
per la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni
edilizie (bonus casa) e risparmio energetico (ecobonus) con data di
fine lavori nel 2021, Enea ha fornito alcuni importanti
chiarimenti.

Ecobonus e Bonus Casa: Enea sul codice CPID

Chiarimenti che riguardano, in particolare, la ricevuta di
avvenuta corretta trasmissione ad ENEA della scheda descrittiva
degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per Ecobonus
e Bonus Casa.

Sul tema Enea ricorda quanto prevede la circolare
dell’Agenzia delle Entrate n.7/E del 25 giugno 2021
(pag.
423):

L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda
inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che
deve essere conservata per fruire della detrazione. Per
l’attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la
stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il
codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di
trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la
trasmissione dei dati è andata a buon fine
“.

Enea ricorda pure che il codice CPID è riportato:

  • in testa alla scheda descrittiva;
  • a margine di ciascuna pagina assieme alla data di
    trasmissione.

Gli utenti che hanno trasmesso direttamente le schede
descrittive degli interventi, senza l’ausilio di un intermediario,
accedendo alla propria area personale hanno la possibilità di
stampare le medesime assieme alle ricevute di trasmissione. Analoga
cosa possono fare i soggetti intermediari per conto dei loro
clienti.

La comunicazione all’Enea

Ricordiamo che la trasmissione va effettuata entro 90 giorni
dalla fine dei lavori e che:

  • i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero
    dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente.
    Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il
    contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra
    documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal
    tecnico che compila la scheda informativa). Non è valida
    l’autocertificazione del contribuente;
  • per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e
    relativi al medesimo intervento, la trasmissione all’ENEA deve
    essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori che non
    necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono
    sostenute le spese per godere della detrazione. Al riguardo si fa
    presente che, nel caso di lavori eseguiti a cavallo di più anni,
    per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che
    l’intervento deve rispettare, occorre fare riferimento a quelli in
    vigore alla data di inizio lavori. La richiesta di detrazione dovrà
    poi essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori
    (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o
    da dichiarazione di conformità), attraverso il sito che raccoglie
    le richieste di detrazione per lavori terminati in quell’anno
    (https://detrazionifiscali.enea.it/). Occorre indicare le spese
    complessivamente sostenute durante i lavori. Per quanto riguarda le
    detrazioni fiscali vige il criterio di cassa e, quindi, quanto
    pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in
    detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo;
  • per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche
    nell’anno successivo, la scheda deve essere inviata all’ENEA nei 90
    giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese
    sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese
    relative al medesimo intervento, sostenute successivamente
    all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente può
    integrare la scheda originariamente trasmessa non oltre il termine
    di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la
    spesa può essere portata in detrazione. Quindi, ad esempio, per
    lavori conclusi nel 2021 per i quali i 90 giorni dalla fine
    scadevano il 31.12.2021 con spese sostenute da una persona fisica
    nel 2021 e anche nel 2022, la scheda inviata entro il 31.12.2021
    può contenere anche solo le spese sostenute fino a quel momento.
    Per l’inclusione delle ulteriori spese sostenute nel 2022 occorre
    integrare la scheda originariamente trasmessa e modificare
    l’importo della spesa. In alternativa, la scheda inviata entro il
    31.12.2021 può comprendere, se già note, le spese da sostenere nel
    2022 fermo restando che, ai fini della detrazione, nel 2022 devono
    essere fatte valere solo le spese sostenute nel 2021, la restante
    parte sarà portata in detrazione nell’anno successivo.

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