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Ecobonus e bonus casa con cambio di destinazione d’uso – Lavori Pubblici

La variazione di destinazione d’uso da edificio
residenziale ad edificio non residenziale dopo l’esecuzione di
lavori di ristrutturazione edilizia può comportare
la perdita delle agevolazioni fiscali?

Detrazioni fiscali e cambio di destinazione d’uso: la parola al
Fisco

Questo l’interessante quesito posto da un contribuente
all’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito, con la
risposta
n. 611/2021
, se sia possibile anche in questo caso utilizzare
il bonus previsto dall’articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR) e il cosiddetto
Ecobonus”, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Nello specifico, l’istante, proprietario di un edificio in
categoria catastale A/3, ha fatto presente che intende
eseguire:

  • interventi di recupero del patrimonio
    edilizio
    (bonus casa o
    ristrutturazione edilizia);
  • interventi di efficientamento energetico di
    cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.
    63 (ecobonus).

Il contribuente inoltre afferma che al termine dei lavori
l’appartamento verrebbe concesso in comodato, al coniuge, ai fini
di utilizzarlo come studio professionale. E il dubbio è proprio sul
cambio di destinazione d’uso: verrebbero meno le
detrazioni?

Bonus ristrutturazioni: cambio di destinazione d’uso dopo i
lavori

Il Fisco ha, quindi, precisato che per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, per effetto delle
modifiche apportate da ultimo, dall’articolo 1, comma 58, lettera
b), n.1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio
2021), all’articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 63, la detrazione:

  • spetta nella maggiore misura del 50%;
  • prevede un limite di spesa di 96.000,00 euro
    per unità immobiliare, per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012
    ed il 31 dicembre 2021;
  • è ripartita in 10 rate annuali di pari
    importo.

Ai fini della detrazione, gli interventi devono essere eseguiti
su edifici residenziali o su parti di edifici
residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale,
esistenti.

Sono pertanto esclusi gli interventi realizzati
su edifici o su parti di edifici non
residenziali
.

È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta anche
in caso in cui gli interventi riguardino un immobile non
residenziale che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a
seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo
che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi
comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato
in abitativo
, ma non viceversa. Quindi, in questo caso
specifico il cambio di destinazione d’uso in edificio non abitativo
fa perdere l’agevolazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR.

Ecobonus: cosa succede con il cambio di destinazione d’uso

Come stabilito dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, i contribuenti possono usufruire di
specifiche agevolazioni fiscali per la
realizzazione, su edifici esistenti, di determinati interventi
volti al contenimento dei “consumi
energetici
” (c.d. Ecobonus).

La detrazione d’imposta varia secondo
l’intervento effettuato ed è ripartita in 10 quote annuali di pari
importo, per spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

A differenza della detrazione spettante per il bonus di
riqualificazione del patrimonio edilizio, l’ecobonus si applica a
tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali”.

Ciò significa che l’istante potrà fruire dell’Ecobonus, anche se
al termine dei lavori la destinazione d’uso dell’immobile verrà
modificata in unità non abitativa.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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