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Ecobonus e Superbonus, detraibili gli isolamenti su ambienti non riscaldati – Ediltecnico – Quotidiano online per professionisti tecnici

Molte domande che giungono in redazione chiedono delucidazioni sull’isolamento termico di pareti delimitanti vani non riscaldati (come garage o depositi) facenti parte di un’abitazione unifamiliare. In parte abbiamo risposto in questo articolo >>> Superbonus cantine e garage, quali lavori agevolati? nel quale si indica la possibilità di portare in detrazione anche tali spese, a prescindere dal fatto che la singola parete sulla quale sia interviene delimiti o meno a sua volta locali riscaldati.

Molti professionisti hanno commentato che questa opzione non è veritiera. O meglio, che fosse possibile ammettere a Ecobonus solamente i metri quadrati di cappotto e/o infissi delimitanti gli ambienti riscaldati.

Si può di certo fare riferimento alla Circolare 24/E dell’ ADE, punto 2.1.1., ma nello specifico, da dove si evince che è invece possibile portare in detrazione anche gli isolamenti su ambienti non riscaldati?

(Risposta a cura della nostra firma Lisa De Simone, giornalista professionista finanziaria e specializzata sulle manovre di bilancio).

>> APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica <<

Ecobonus e Superbonus, detraibili gli isolamenti su ambienti non riscaldati

Superbonus ed Ecobonus sono due tipologie di interventi diversi, e di conseguenza regolati a norma di legge in maniera diversa.

La coibentazione ai sensi del Superbonus riguarda il VOLUME riscaldato non i vani riscaldati, e segue regole proprie, come emerge anche dall’allegato B al decreto requisiti tecnici che differenzia le due agevolazioni.

Leggi anche: Controlli Entrate Superbonus: attenzione a sanzioni e interessi

Lo stesso viene riportato nell’articolo 2 del decreto ministeriale. Quindi per l’intervento di coibentazione va considerato il fabbricato nel suo complesso non le singole pareti, come peraltro chiaramente indicato nella risposta 60 dell’Agenzia delle Entrate nella quale si riconosce il diritto al Superbonus per la sostituzione del portone d’accesso di un  condominio nel quale non è neppure presente una riscaldamento centralizzato ma solo caldaie autonome, indi per cui non è ipotizzabile che l’androne del condominio sia dotato di impianto di riscaldamento.

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A ulteriore chiarimento di quanto sopra riportato, con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio è stata ammessa la coibentazione del tetto tra i lavori trainanti a prescindere dal fatto di essere o meno a copertura di ambienti riscaldati (>> Superbonus per sottotetto non riscaldato).

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Foto: iStock/archideaphoto

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