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Esecuzioni immobiliari: entro quando sanare gli abusi edilizi? – Lavori Pubblici

Esecuzioni immobiliari: entro quando sanare gli abusi edilizi? - Lavori Pubblici

Nel caso di acquisto di un immobile a seguito di procedura
esecutiva immobiliare, quanto tempo ha a disposizione l’acquirente
per procedere con la sanatoria degli eventuali abusi edilizi
presenti?

Esecuzioni immobiliari e abusi edilizi: interviene il TAR

Per rispondere alla domanda “potrebbe” bastare leggere l’art.
46, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) che recita:

L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle
condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria.

Si parla di “centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso
dalla autorità giudiziaria” ma nella realtà, la giurisprudenza è
ormai pacifica nel ritenere che il termine di 120 giorni non
decorre, se non da quando l’aggiudicatario abbia avuto conoscenza
dell’illecito edilizio. Un aspetto molto interessante che, come
spesso accade, necessita dell’intervento del Tribunale.

Ed è quello che accade con la Sentenza TAR Lazio 28
maggio 2022, n. 6289
che intreccia il tema con la necessità di
intervenire sull’immobile utilizzando il superbonus 110%.

Il caso di specie

Nel caso di specie i fatti possono essere così riassunti:

  • a seguito di procedura esecutiva immobiliare, apertasi nel
    1997, il ricorrente diventa proprietario dell’immobile che non
    viene, però, mai abitato;
  • con due atti notori del 2012 e del 2015 il ricorrente dichiara
    la conformità urbanistica ed edilizia del bene al fine di ottenere
    l’autorizzazione paesaggistica;
  • nel 2021 il ricorrente decide di valutare l’utilizzo del
    superbonus 110% per la ristrutturazione dell’immobile;
  • in occasione dell’accesso ai luoghi eseguito dal tecnico di
    fiducia il 23 aprile 2021, il ricorrente prende atto della presenza
    di diversi abusi edilizi;
  • a fronte di ciò, il 19 agosto 2021 (118 giorni dopo) ricorrente
    presenta l’istanza di permesso in sanatoria;
  • il 28 ottobre 2021 il Comune emette un provvedimento di diniego
    del permesso in sanatoria, perché lo stesso sarebbe stato
    presentato dopo il termine di 120 giorni previsto dal citato art.
    46, comma 5 del Testo Unico Edilizia (TUE).

La conoscenza dell’abuso

Secondo il Comune, con la presentazione delle due dichiarazioni
di conformità urbanistica ed edilizia del 2012 e 2015, il
proprietario, al fine di ottenere l’autorizzazione paesaggistica,
avrebbe dovuto abere piena conoscenza dello stato dei luoghi.

Diversamente, il ricorrente ammette di non avere mai abitato
nell’immobile, né di avervi mai eseguito un sopralluogo, fino a
quando quest’ultimo si è reso necessario per accertarne lo stato, e
avviare i lavori di ristrutturazione, usufruendo del superbonus
110%.

Entrando nel dettaglio, l’immobile presenterebbe delle
difformità edilizie, consistenti nella realizzazione senza titolo
di un “manufatto-forno” e nell’incremento della superficie del
magazzino e della soffitta.

In riferimento ai due atti del 2012 e 2015, secondo il TAR tale
circostanza sarebbe priva di forza adeguata, perché essa attesta,
semmai, che la ricorrente non fosse a quell’epoca a conoscenza
degli abusi, e non che abbia mentito in sede di autocertificazione.
Anche il riferimento al manufatto da demolire, in tali pratiche,
non è determinante, perché esso può trovare spiegazione nella
volontà di demolire parte del fabbricato per esigenze progettuali
(nel caso di specie, la ricorrente indica la volontà di realizzare
un parcheggio), e non necessariamente nella presa d’atto
dell’obbligo di eliminare un abuso edilizio, mediante
demolizione.

Da quando scattano i 120 giorni?

Secondo una giurisprudenza consolidata, il termine di 120 giorni
previsto all’art. 46, comma 5 del TUE non decorre, se non da quando
l’aggiudicatario abbia avuto conoscenza dell’illecito edilizio. Nel
caso di specie, è necessario prendere in considerazione il
sopralluogo del tecnico di fiducia del 23 aprile 2021 per la
conoscenza delle difformità edilizie da parte del proprietario.

Considerato che l’istanza di permesso in sanatoria è stata
presentata il 19 agosto successivo, la stessa sarebbe sopraggiunta
nel termine di 120 giorni previsto dalla piena conoscenza
dell’abuso.

In definitiva, il TAR ha confermato la tesi ricorrente e ammesso
che la domanda di sanatoria è stata tempestiva.

Source: lavoripubblici.it

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