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Gravi illeciti professionali e valutazione OE: applicare il principio della fiducia

Gravi illeciti professionali e valutazione OE: applicare il principio della fiducia

Il principio della fiducia, sancito dall’art. 2
del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti
Pubblici
), conferisce alle amministrazioni
un’autonomia decisionale rafforzata nella
valutazione delle condotte pregresse degli operatori economici.
Tale autonomia si traduce nella possibilità di esprimere un
giudizio discrezionale sull’affidabilità, purché
fondato su un’istruttoria accurata e una motivazione coerente e
ragionevole.

Occhio però, perché la discrezionalità riconosciuta alle
stazioni appaltanti non è illimitata. Essa deve essere
esercitata nel rispetto dei principi di legalità,
trasparenza e proporzionalità
, e le decisioni adottate
devono essere suscettibili di sindacato giurisdizionale nei casi in
cui emergano evidenti vizi di illogicità, contraddittorietà o
irragionevolezza.

In questo contesto, la valutazione dell’affidabilità
dell’operatore economico deve essere effettuata caso per
caso
, tenendo conto delle specificità della procedura di
gara, dell’oggetto del contratto e delle circostanze concrete. Se
quindi la presenza di procedimenti penali o di
condotte pregresse
non comporta automaticamente
l’esclusione, essa richiede un’attenta analisi da parte
dell’amministrazione, che deve valutare se tali elementi incidano
concretamente sulla capacità dell’operatore di eseguire
correttamente il contratto.

Gravi illeciti professionali: il Consiglio di Stato sulle cause
di esclusione non
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