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I conti del defunto non sfuggono al fisco – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Cassazione

Il fisco non dimentica i conti del defunto. La presunzione concernente i prelevamenti bancari non giustificati, ex art. 32, comma 2, n. 1, secondo periodo, del dpr n. 600/1973, è applicabile anche nei riguardi del contribuente defunto, con effetti pro-quota in capo agli eredi. Inoltre, l’esistenza di un usufrutto al coniuge, non incide sulla determinazione del reddito evaso, che non può essere decurtato da costi forfetari. Con questa motivazione, la Cassazione civile (ordinanza n. 12545 del 12/5/2021) esamina la ricostruzione eseguita in conformità a indagini bancarie, del reddito di un contribuente poi deceduto e relativo alla locazione, in forma imprenditoriale, di 43 unità immobiliari, in totale evasione d’imposta. La Corte sin da subito attribuisce rilievo centrale al presupposto fattuale, logico e giuridico, corrispondente all’esercizio di tale attività di locazione in forma d’impresa, sulla base dei principi contenuti nella nota pronuncia n. 228/2014 della Corte costituzionale ove, si esclude l’operatività della presunzione legale (relativa) sui prelevamenti per l’attività di lavoro autonomo, nonché si prevede che i versamenti assumano valore presuntivo per tutti i contribuenti (comprese le persone fisiche). Nondimeno, l’esistenza di un diritto reale di godimento (usufrutto) in favore del coniuge sugli immobili produttivi di reddito da locazione, chiarisce la Corte, può determinare il dimezzamento dei ricavi conseguenti all’applicazione della presunzione reddituale sui versamenti bancari. E ciò, in particolare, perché tale circostanza non possiede la capacità adeguata e sufficiente ad integrare quella prova analitica necessaria a superare la presunzione: vale a dire che i versamenti hanno avuto ad oggetto somme già incluse nel reddito dichiarato da parte del defunto o siano fiscalmente irrilevanti. Alla ricostruzione dei ricavi così operata, infine, non si rende applicabile l’incidenza percentualizzata dei costi forfetari, attesa la riserva di tale riduzione limitata alla sola rettifica induttiva e non anche a quella basata su indagini bancarie.

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