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Il 110% fa ponti d’oro alle onlus – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

superbonus

Una fondazione iscritta all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) può fruire della detrazione maggiorata del 110%, per le spese sostenute entro il 30/6/2022, a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi, ferma restando l’esclusione dei lavori eseguiti su unità immobiliari di lusso censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9, in tale ultimo caso se non aperte al pubblico.

Così l’Agenzia delle entrate che, con la risposta ad un preciso interpello (n. 448/2021), è intervenuta per fornire chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

L’istante è una fondazione, soggetto di diritto privato attualmente iscritta all’anagrafe Onlus, che svolge attività di solidarietà sociale attuata procurando case di abitazione a cittadini in condizioni di indigenza, a canoni estremamente contenuti; l’ente è proprietaria di alloggi che utilizza per il raggiungimento dei propri scopi sociali e le dette unità immobiliari sono collocate in ventotto edifici. L’istante dichiara di voler eseguire alcuni interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà utilizzando le agevolazioni vigenti, con particolare riferimento a quelle fruibili per il recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), per l’efficienza energetica, di cui all’art. 14 del dl 63/2013 e commi 1 e 2, dell’art. 119 del dl 34/2020, per l’adozione di misure antisismiche, di cui all’art. 16 del dl 63/2013 e comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020, nonché per il recupero e/o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui ai commi 219 e 220, dell’art. 1 della legge 160/2019. Stante i numerosi interventi da eseguire, la fondazione precisa che si tratta, più in generale, di interventi rientranti nei commi 1 e 2 dell’art. 119 del dl 34/2020 che beneficiano della detrazione del 110% e chiede se, sulla base della documentazione fornita in sede di presentazione dell’istanza di interpello, può anche fruire del maggior termine per l’esecuzione degli interventi, come indicato per gli istituti autonomi case popolari (Iacp), nonostante la stessa risulti essere unica proprietaria di edifici composti da più unità immobiliari, non costituiti in condominio secondo la nota disciplina civilistica. La fondazione riteneva applicabili le disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, anche per le spese documentate e rimaste a carico sostenute nell’intervallo tra l’1/01/2022 e il 30/06/2022, beneficiando quindi del maggior termine di intervento (comma 3-bis dell’art. 119). L’Agenzia ricorda che per gli interventi eseguiti in un condominio o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate di un unico proprietario o di più comproprietari, persone fisiche, per i quali alla data del 30/06/2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione maggiorata del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31/12/2022. Evidenzia, tra l’altro, che ai fini dell’agevolazione non assume nessuna rilevanza la circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e per l’individuazione dei tetti massimi di spesa agevolabili occorre tener conto della «natura» degli immobili e del «tipo di intervento» da realizzare. La fondazione, nel rispetto di tutte le condizioni richieste per l’accesso alla detrazione maggiorata, può fruire del 110% per le spese sostenute entro il 30/06/2022 in quanto collocabile tra i soggetti indicati nella lettera d-bis), del comma 9 dell’art. 119, con la possibilità di effettuare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, la cessione e sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del medesimo dl 34/2020; sul punto, le Entrate richiamano un parere del Consiglio dei lavori pubblici del 2/2/2021 e ricordano che il sismabonus ordinario si può applicare nei casi esclusi dal 110% e che, nel periodo di valenza indicato all’interno dell’art. 119, non sussiste la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare. In conclusione la fondazione-Onlus nelal fattispecie può beneficiare dell’ecobonus e del sismabonus nelle versioni ordinarie, di cui agli art. 14 e 16 del dl 63/2013, nonché del bonus facciate, di cui ai commi 219-220 dell’art. 1 della legge 160/2019, ma non della detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis del Tuir, che non trova applicazione per gli enti non commerciali.

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