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Interventi per ristrutturazioni, un riepilogo – Condominio Web

Interventi di recupero, cosa chi come dove quando

Interventi di recupero: cosa? Chi? Come? Dove? Quando?

Quante domande! Con questo articolo vogliamo dare un quadro riepilogativo delle principali norme riguardanti gli interventi di recupero.

=> Ristrutturazioni edilizie, breve panoramica sulle detrazioni fiscali

Prima di tutto, ricordiamo che si tratta, per intenderci, degli interventi detti anche in gergo, per ristrutturazioni o con detrazione al 50. Partiamo da quest’ultimo punto per ricordare le condizioni agevolative e quindi rispondere agli interrogativi cosa? e quando?

Rammentiamo che le norme di riferimento sono: quelle contenute nell’art.16-bis D.P.R. n. 917/1986 e quelle contenute nell’art. 16 D.L. n. 63/2013, con cui annualmente – da un po’ di tempo a questa parte – si integra e/o si deroga alle norme contenute nella prima; si raccomanda come sempre una lettura integrale dei testi per una migliore comprensione e applicazione delle norme e i testi di prassi dell’AdE (v. ad es. Circ. n. 7/2021).

L’art. 16 D.L. n. 63/2013 prevede e disciplina anche il sismabonus, che però non tratteremo in questo articolo; tale agevolazione ha specifiche condizioni tecniche e agevolative e quindi sebbene rientri, per quanto non espressamente previsto, tra gli interventi di recupero (trae origine dalla detrazione riferita alle misure antisismiche di cui agli interventi di recupero, v. più avanti), sono molte però le specificità (in ragione di ciò rimandiamo ad un articolo dedicato).

Partiamo quindi con le nostre domande.

L’interrogativo cosa? può riguardare sia l’agevolazione, che l’intervento di recupero.

Cos’è la detrazione per interventi di recupero?

La detrazione per interventi di recupero è la detrazione dall’IRPEF di una determinata percentuale sulle spese sostenute (con limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione indicato) per l’esecuzione di determinati interventi, detti di recupero.

Secondo le previsioni ordinarie dell’art. 16-bis cit., l’aliquota della detrazione nella misura ordinaria è del 36% ed il tetto di spesa è di 48.000 euro per immobile.

Secondo le norme dell’art. 16 D.L. n. 63/2013 (dal 26 giugno 2012 e salvo ulteriore proroga) fino al 31 dicembre 2021 (così rispondiamo anche all’interrogativo quando?) la detrazione è quella nota del 50% ed il tetto di spesa su cui è possibile calcolarla è di 96.000 euro per immobile. La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di parti importo.

Quali sono gli interventi agevolati?

Passiamo alla seconda domanda: gli interventi agevolati sono quelli previsti dai due articoli citati; secondo dell’art. 16-bis abbiamo:

  • interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (lett. a, b, c e d, co.1, art. 3 D.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’ art. 1117 c.c.;
  • interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (lett. b, c e d, co.1, art. 3 D.P.R. n. 380/2001), effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

e inoltre interventi:

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

Chi può fruire della detrazione?

Possono fruire della detrazione per interventi di recupero di cui all’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 le persone fisiche che possiedano l’immobile in base ad un titolo idoneo e che sostengano effettivamente le spese agevolate.

Come ha chiarito l’AdE (v. Circ. n. 7/2021), sono: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce; soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali; detentori (locatari, comodatari) dell’immobile; familiari conviventi; coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; conviventi di fatto di cui all’art. 1, co. 36 e 37, L. n. 76/2016; futuro acquirente.

Come fruire della detrazione?

Cosa bisogna fare per fruire correttamente della detrazione? Cioè, quali sono gli adempimenti previsti? Quelli indicati dal provvedimento n. 149646/2011 dell’AdE: pagamento con bonifico parlante; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta; notifica preliminare alla ASL; consenso del possessore all’esecuzione dei lavori; prove dei pagamenti effettuati; per i lavori in condominio anche conservazione della delibera assembleare e della tabella di riparto delle spese; abilitazioni amministrative richieste; conservazione della documentazione in originale; inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi.

Da qualche tempo è anche prevista la comunicazione all’ENEA per gli interventi per incidono sulla riqualificazione energetica, ma per l’AdE la sua omissione non impedisce di fruire della detrazione.

In condominio si aggiungono gli adempimenti previsti per l’amministratore (comunicazione ex D.M. 1 dicembre 2016 e certificazione delle spese sostenute) e gli adempimenti indicati dal Provvedimento suindicato sono suo carico.

Naturalmente per poter fruire della detrazione è necessario compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e conservare tutta la documentazione.

Dove possono essere eseguiti gli interventi agevolati?

Più precisamente, ci chiediamo: su quali immobili possono essere eseguiti gli interventi di recupero agevolati?

Su immobili a destinazione abitativa (il sismabonus come visto ha regole a parte) o che diventino tali in seguito all’intervento purché il cambio di destinazione risulti dal titolo edilizio.

Inoltre, l’intervento può essere eseguito sia su singole abitazioni che su parti comuni ex art. 1117 c.c. con l’unica differenza che la manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 co. 1 lett. a D.P.R. n. 917/1986 (v. sopra) è agevolata solo se eseguita su parti comuni.

Nelle parti comuni (a differenza della nozione codicistica di condominio, che esiste solo in presenza di almeno due proprietari) vanno ricomprese anche quelle di edifici composti da unità distintamente accatastate e appartenenti ad unico proprietario.

Non vi sono limiti di zone, categorie catastali, etc.: quindi, ad es., la detrazione è possibile anche per interventi su immobili di lusso.

Ecobonus e sismabonus: cos’è lo sconto alternativo alla detrazione

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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