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L’abuso edilizio stoppa il superbonus – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

lavori di edilizia

Nessun nuovo condono è stato introdotto con le recenti modifiche alla disciplina del 110%. La versione definitiva del decreto Semplificazioni, infatti, qualificando l’intervento come manutenzione straordinaria, permette esclusivamente la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) ma se l’abuso è presente e non tollerato la detrazione si perde.

Con l’art. 33 del dl 31/05/2021 n. 77 (decreto «Semplificazioni»), in G.U. 129 del 31/5/2021 è stato modificato, o meglio, interamente sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020 più volte anch’esso rimodulato.

Nelle prime bozze del citato art. 33 del dl 77/2021 era prevista l’introduzione di un ulteriore e nuovo comma, il 13-quater, da collocare all’interno dell’art. 119 citato, che doveva prevedere che l’accesso alla detrazione del 110% fosse possibile anche in presenza di domande di sanatoria (condono) ancora inesitate, in presenza di una asseverazione giurata che attestasse la sussistenza dei requisiti al fine di ottenere un positivo riscontro sulla domanda presentata da parte delle amministrazioni comunali; in caso di rigetto dell’istanza di condono, le agevolazioni eventualmente erogate e/o fruite dovevano essere revocate (si veda, ItaliaOggi 5/05/2021).

Come è successo per l’estensione della detrazione maggiorata agli alberghi, il comma appena indicato è stato abortito e il citato art. 33 si è limitato a sostituire interamente il comma 13-ter disponendo che gli interventi che fruiscono del 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Cila.

Le disposizioni in commento ricordano che nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1/9/1967.

La semplificazione sta nel fatto, non che sono ammessi gli abusi edilizi e quindi sia previsto una specie di nuovo condono, ma soltanto che la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo, di cui al comma 1-bis, dell’ articolo 9-bis del dpr 380/2001 (Testo unico edilizia), confermando ulteriormente che per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del medesimo testo unico opera esclusivamente nei casi di mancata presentazione della Cila, di interventi realizzati in difformità dalla Cila, in assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo e per la non corrispondenza al vero delle attestazioni, restando «impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.».

La nuova disposizione, nella versione definitiva, ha quale obiettivo dichiarato il superamento dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, di al comma 1-bis, dell’art. 9-bis citato, posto che va a esplicitare che «la presentazione della Cila non richiede l’attestazione di stato legittimo» di cui al richiamato art. 9-bis; nella detta dichiarazione sono attestati, infatti, gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1/9/1967.

Il citato art. 49 del testo unico dell’edilizia, al comma 1, dispone che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

È altrettanto noto che soltanto in presenza di piccole difformità edilizie (spostamenti di pareti interne, apertura di una porta, mancato rispetto di distanze minime ed altro) è ammessa, da tempo, una leggera tolleranza (da attestare con una dichiarazione sostitutiva da parte del professionista) tra lo stato di fatto e il progetto, nel limite del 2%.

La conseguenza è che, nel caso di difformità superiori alla detta soglia o più gravi deve essere presentata, da sempre, la richiesta di sanatoria edilizia, ove possibile, con abbattimento dell’abuso e con la conseguenza che il rilascio del permesso in sanatoria, ai sensi dell’art. 50 del dpr 380/2001, produce automaticamente, al ricorrere delle condizioni richieste, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca e/o decadenza indicati dall’art. 49 del citato testo unico.

© Riproduzione riservata

Source: italiaoggi.it

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