Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus MobiliLegge di Bilancio 2022, ultime notizie su superbonus e bonus facciate – Lavori Pubblici

Legge di Bilancio 2022, ultime notizie su superbonus e bonus facciate – Lavori Pubblici

Come previsto il Consiglio dei Ministri n. 44 di oggi ha
sciolto ogni dubbio sulle intenzioni del Governo sul futuro delle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge
n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), ma anche su tutti gli altri bonu
per l’edilizia tra cui bonus facciate, ecobonus, sismabonus, bonus
ristrutturazioni, bonus mobili e bonus verde

Le indiscrezioni e il Ddl di Bilancio 2022

Arriva, infatti, la prima
versione del disegno di legge di Bilancio 2022
che, ricordiamo,
dovrà essere discussa dai due rami del Parlamento prima della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che darà il via al nuovo corso
previsto per il bonus 110%.

In particolare, il ddl di Bilancio 2022 contiene, nella attuale
versione, l’art. 8 titolato “Proroghe in materia di superbonus
fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio
edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di
sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici
” all’interno del quale oltre ad
alcune importanti modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio sono
state inserite le proroghe ad alcune importanti detrazioni
fiscali.

Le modifiche al Superbonus 110%

Sul fronte superbonus 110%:

  • le proroghe che erano state previste per gli istituti autonomi
    case popolari (IACP) sono state estese anche alle cooperative di
    abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su
    immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
    soci. Stiamo parlando, quindi, degli interventi di ecobonus 110%
    (trainanti e trainati) anche con demolizione e ricostruzione;
  • le spese per il fotovoltaico (trainato da ecobonus e
    sismabonus) potranno essere portante in detrazione fino al 30
    giugno 2022 (era stata una “dimenticanza” non modificata dal
    Semplificazioni-bis);
  • modificato integralmente il comma 8-bis che prevedeva le
    proroghe per condomini, edifici plurifamiliari e IACP. Adesso il
    comma 8-bis prevede:
    • per gli interventi effettuati da persone fisiche (comma 9,
      lettera b)), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti
      effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA),
      ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione
      degli edifici, risultino avviate le relative formalità
      amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la
      detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31
      dicembre 2022;
    • per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone
      fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
      professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da
      due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
      posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
      fisiche (comma 9, lettera a))), compresi quelli effettuati su
      edifici oggetto di demolizione e ricostruzione (inquadrati come
      ristrutturazione edilizia), la detrazione spetta anche per le spese
      sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura:
      • del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
      • del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
      • del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
    • per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad
      abitazione principale dalle persone fisiche (unifamiliari), che
      hanno un ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del
      110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
      2022;
    • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data
      del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%
      dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta
      anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • la verifica di congruità dei costi (per gli interventi di
    ecobonus 110% e sismabonus 110%) potrà essere effettuata in
    riferimento ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di
    beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
    entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
    Bilancio 2022 stessa.

Sconto in fattura e cessione del credito

Limitatamente agli interventi di superbonus 110%, la opzioni
alternative (sconto in fattura e cessione del credito) potranno
essere scelte fino al 31 dicembre 2025 (con i relativi orizzonti
temporali di fruizione per ogni beneficiario).

Ecobonus e Bonus ristrutturazioni al 2024, escluso il
Sismabonus potenziato?

Più respiro per gli interventi che accedono all’ecobonus
ordinario. Previsto, infatti, per gli interventi di cu all’art. 14,
commi 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 63/2013 un orizzonte temporale più
ampio che termina il 31 dicembre 2024.

Stessa proroga per il Bonus ristrutturazioni ma limitatamente
agli interventi di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 e solo per i
commi:

  • 1 – ristrutturazione ordinaria;
  • 1-bis e 1-ter, sismabonus ordinario.

Niente proroga per il sismabonus potenziato in relazione al
salto di classe sismica, compreso il sismabonus acquisti.

Bonus mobili e bonus verde al 2024

Completamente sostituito l’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013
che ha istituito il bonus mobili e adesso prevede che la detrazione
può essere utilizzata fino al 2024 sempre nella misura del 50% ma
su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

Stessa sorte per il bonus verde previsto dall’articolo 1, comma
12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che potrà essere fruito
per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

Bonus facciate ridotto al 60%

Brutta tegola per il bonus previsto dall’art. 1, commi 219-224
del Legge 27 dicembre 2019, n. 160. La detrazione del 90% prevista
per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A
(centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in
parte), viene estesa anche al 2022 ma con una aliquota del 60%.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment