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Minicondominio in zona sismica, quali regole per il Superbonus se un solo proprietario vuol fare i lavori? – la Repubblica

Gli edifici nei quali sono presenti anche solo due proprietari sono a tutti gli effetti dei minicondomini. Di consegenza è possibile avere il Suoerbonus, sia per quel che riguarda il consolidamento antisismico che in riferimento al risparmio energetico sono tenendo in considerazione l’intero edificio. E’ possibile considerare come funzionalmente indipendenti le singole unità immobiliari all’interno di un edificio plurifamiliare  solo nel caso in cui ciascuna di queste abbia un accesso autonomo dalla strada, non dalla scala comune, e quando l’allaccio alle utenze avvenga direttamente dalla rete e non da un impianto comune, ossia debbono essere presenti distinte tubature dell’acqua, distinte tubature del gas e distinte canaline elettriche dalla strada ai singoli contatori, e non  solo i contantori su un impianto comunque. Se dunque lei ha un accesso autonomo dalla strada in quanto utilizza una scala esterna per raggiungere il suo appartamento e possiede le tubature di proprietà il suo appartamento può essere considerato automo e godere del Superbonus per i lavori di efficienza energetica che intede realizzare fino al 31 dicembre prossimo, purchè abbia completato almeno il 30% degli interventi entro il 30 giugno. Altrimenti se si tratta di un condominio  per aver diritto al Superbonus è obbligatorio realizzare degli interventi sulle parti comuni, come tetto e facciata. Se non è possibile realizzarli  può usufruire della detrazione del 65% per la sostituzione della caldaia e del 50% per gli altri interventi che intende realizzare.  

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