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Niente superbonus per chi regolarizza – Italia Oggi

lavori edili

La fruizione dei benefici fiscali relativi ai bonus edilizi, anche quelli concernenti la detrazione maggiorata del 110%, è comunque esclusa in relazione all’esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie (abusi). In aggiunta, se la conformità urbanistico-edilizia, dell’immobile oggetto dell’intervento, non è stata conseguita in data anteriore all’avvio dei lavori che fruiscono delle agevolazioni fiscali, il contribuente deve anche attivarsi per evitare ulteriori provvedimenti degli enti locali.

Queste due alcune delle risposte inserite nella guida rubricata “Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici” – luglio 2021 – predisposta dal dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate che ha, quale obiettivo prioritario, quello di mettere a disposizione degli utenti chiarimenti utili alla risoluzione delle problematiche, di natura interpretativa e applicativa, legate alla fruizione dei contributi e delle agevolazioni fiscali disciplinate, in particolare, dall’articolo 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020.

La guida, scaricabile sul sito ufficiale delle Entrate nella sezione specifica (www.agenziaentrate.gov.it), è suddivisa in tre parti, di cui una destinata alle soluzioni interpretative di natura generale, una destinata a determinati quesiti e la terza concernente specificatamente la detrazione maggiorata del 110%.

Delle prime due parti, tra le più interessanti risposte, significativa quella relativa alla conferma che gli interventi destinati a sanare gli abusi edilizi non possono formare oggetto di agevolazione fiscale, con l’ulteriore precisazione che le difformità presenti devono essere sanate anteriormente all’avvio dei lavori che fruiscono dei bonus edilizi di qualunque tipo.

Con particolare riferimento, invece, al superbonus del 110%, viene ribadito (risposta 35) che la detta detrazione spetta anche al comodatario detentore dell’immobile a condizione che il contratto risulti regolarmente registrato al momento dell’inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese, qualora antecedenti, e che il proprietario abbia fornito il relativo consenso (circ. 24/E/2020). Le agevolazioni introdotte dall’art. 119, sia nella misura ordinaria che maggiorata, (risposta 36) sono fruibili per le spese sostenute a partire dall’1/07/2020, risultando non rilevante la circostanza, si dice testualmente, che a quella data non risulti costituita la struttura impegnata nei processi di ricostruzione, restando ferma la necessità di rispettare tutti gli adempimenti richiesti, anche preliminari. Con riferimento alle coperture assicurative (risposta 37), viene precisato che gli importi delle opere da indicare nelle asseverazioni per l’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, sono quelli relativi all’intervento nel suo complesso, tenendo conto sia della quota assistita dal contributo pubblico per la ricostruzione che della parte di spesa eccedente rimasta a carico del contribuente; è chiaro che si sta parlando di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici. Nel caso in cui siano stati già eseguiti interventi con il contributo per la ricostruzione (risposta 38) non risultando plausibile l’attestazione delle prestazioni energetiche del fabbricato riferite a una fase anteriore rispetto all’esecuzione degli interventi, ai fini della fruizione del 110% il contribuente deve far riferimento all’ultimo stato di fatto dell’edificio. Un ultimo quesito (risposta 39) concerne le spese ammesse alla detrazione maggiorata del 110% e, in particolare, se possono essere ammesse alla fruizione del superbonus le spese sostenute dall’1/07/2020 sebbene riferite a interventi anteriori all’entrata in vigore della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) che ha ampliato l’ambito applicativo di bonus. Sul punto, si richiama un precedente documento di prassi (circ. 24/E/2020) con il quale si conferma che il 110% può essere fruito per le spese sostenute dall’1/07/2020 a prescindere dalla circostanza che i lavori siano iniziati in data anteriore a detta data e che siano conseguenza di varianti progettuali e si precisa che, alla luce della specificità del contesto della ricostruzione, tale asseverazione deve essere tempestivamente depositata

Source: italiaoggi.it

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