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Prezzari disallineati con l’aumento dei costi delle materie prime – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Ministero della Transizione ecologica

Prezzari regionali, provinciali e camerali non in linea con l’incremento dei costi delle materie prime e professionisti in panne sulle attestazioni di congruità delle spese nelle more del provvedimento ad hoc. Ma il tecnico dovrebbe essere libero, argomentando e documentando, di ritenere congrue le spese in relazione anche alla complessità o entità, dell’intervento eseguito. Questo ciò che emerge dai contenuti del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020, inserito dalla lett. b), comma 1 dell’art. 1 del dl 157/2021. La criticità emergente concerne, in effetti, la difficoltà di tenere conto, ove presenti, dei prezzari regionali e/o provinciali che, certamente, non sono in linea con i prezzi di mercato effettivamente praticati per gli interventi da realizzare per effetto della clamorosa lievitazione dei costi, in generale, e delle materie prime, in particolare.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica che dovrà essere emanato entro il prossimo 9 febbraio; nelle more dell’adozione del detto decreto, la congruità delle spese deve essere determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Si rende opportuno evidenziare, però, che la lett. b) del comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020 impone ai tecnici abilitati di asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, il quale dispone che, ai fini dell’asseverazione della congruità, si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), oltre che, per talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti nel prossimo futuro con apposito decreto del ministro della Transizione ecologica. Il decreto di cui al comma 13, lettera a), cui si fa riferimento non è altro che è il dm 6/08/2020 (decreto Requisiti), il cui allegato “A”, al punto 13), peraltro, individua quali prezzari di riferimento quelli regionali e/o quelli DEI; quindi, sebbene il dm 6/08/2020 faccia riferimento soltanto all’ecobonus, non si vede perché, per esempio, per il sisma bonus, non si possa far riferimento al prezzario DEI stante il fatto che la medesima disposizione precisa che, nel caso in cui i detti prezzari di riferimento non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

L’Agenzia delle entrate (circ. 16/E/2021) ricorda che la lett. b), comma 1, dell’art. 1 del dm 157/2021 (Antifrodi) ha modificato l’art. 121 del dl 34/2020 (Rilancio), prevedendo che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’art.119 del medesimo dl 34/2020, precisando che per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica (ecobonus), compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis del dl. 34/2020 poiché il citato dm 6/08/2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi. Sul punto, pertanto, sono necessarie almeno due considerazioni: la prima che i prezzari regionali e provinciali, ove esistenti, possono sicuramente riferirsi a situazioni da definirsi ordinarie (standard), nel senso di un lavoro lineare e non caratterizzato da una certa complessità, con la conseguenza che i tecnici dovrebbero asseverare liberamente valori, non temendo il disconoscimento dei valori delle spese attestate, per mendacità della proprie asseverazioni che potrebbero, al contrario, risultare proprio mendaci nel caso in cui non avessero tenuto conto della specificità dell’intervento e, la seconda, che il possibile utilizzo del prezzario DEI, da taluni contestato risulta apprezzato da numerosi tecnici poiché, anche se oggi appartiene a un soggetto privato, il prezzario in passato era richiamato dal comma 2, dell’art. 89 del dlgs. 163/2006 (abrogato dal d.lgs. 50/2016). Peraltro, nemmeno la recente nota dell’ Enea (nota del 21/10/2021) contesta in toto il DEI ma precisa soltanto che il detto prezzario “non costituisce di per sé garanzia circa la conformità (…) e la rispondenza tecnica” ai requisiti richiesti dal dm 6/08/2020 dei prodotti per l’edilizia utilizzati dalle imprese.

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