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Proroga Superbonus villette | Bollettino di Legislazione Tecnica – Legislazione Tecnica

Sulla G.U. 17/05/2022, n. 114 è stato pubblicato il D.L. 17/05/2022, n. 50, dal titolo “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” (c.d. “Decreto Aiuti”).

PROROGA SUPERBONUS VILLETTE – L’art. 14 del D.L. 50/2022 dispone che all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 8-bis, il secondo periodo (quello che regolamenta la scadenza del Superbonus per gli interventi eseguiti da persone fisiche su edifici unifamiliari o abitazioni funzionalmente indipendenti e autonome in fabbricati plurifamiliari, quali appunto villette a schiera e simili – c.d. “Superbonus villette”) è sostituito dal seguente: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.

Pertanto – quanto alla scadenza attuale del Superbonus villette – la possibilità di fruire delle proroghe disposte per edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno il comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 prevede ora che per poter fruire dell’allungamento dei termini dal 30/06/2022 al 31/12/2022, alla data del 30/09/2022 devono essere stati “effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”.
La norma pertanto ha posticipato il termine del 30/06/2022 al 30/09/2022, lasciando invece invariato il termine ultimo del 31/12/2022.

Per lo stato attuale completo delle scadenze vigenti si veda Superbonus, le scadenze definitive vigenti dal 2022.

COME RAGGIUNGERE LA PERCENTUALE DEL 30% – Al fine di computare la percentuale del 30% cui è legata la proroga si deve far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, e quindi anche delle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite, e riferite a tutte le lavorazioni (non solo quelle oggetto di agevolazione, ma tutte le lavorazioni dedotte nel titolo edilizio). In tal senso anche Interpello 24/11/2021, n. 791 (vedi Superbonus 110%: Massimario interpelli Agenzia delle entrate).

In proposito, l’art. 14 del D.L. 50/2022 conferma tale impostazione e reca anche un importante chiarimento, poiché vi si legge che nel computo del 30% “possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
In altri termini, anche lavori non agevolati con il Superbonus (quindi eventualmente agevolati con altre fattispecie o non agevolati affatto), contano ai fini del raggiungimento della soglia.

Source: legislazionetecnica.it

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