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Provvedimento Agenzia delle entrate 20 luglio 2021, n. 196548 – Nextville.it

Agenzia delle entrate

Provvedimento 20 luglio 2021 n. 196548

Modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2020. Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.

Il Direttore dell’Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone

1. Modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione approvato con provvedimento del 12 ottobre 2020

1.1. Alle istruzioni per la compilazione del modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 326047 del 12 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) a pagina 3, nel quadro “Come si compila”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso in cui sia stata barrata la casella “Superbonus” (oppure la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie — Superbonus”) per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione “Asseverazione efficienza energetica” è facoltativa (se l’intervento trainante è di tipo

“Sismabonus”). Resta confermata la necessità del visto di conformità.”;

b) a pagina 3, nel quadro A “Intervento”, al secondo periodo, dopo le parole “colonnine di ricarica” sono inserite le seguenti: “ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche”;

c) a pagina 4, nella tabella degli interventi è inserito il nuovo tipo di intervento n. 28, denominato “Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)”;

d) a pagina 5, nel quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Il comma 4-ter dell’articolo 119 del Dl n. 34 del 2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di individuare questi casi, deve essere indicato il valore “S” (Sisma) nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del presente quadro. Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato il valore “S” (Sisma) e la comunicazione riguardi gli interventi 1 e 2, oppure gli interventi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella “Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie — Superbonus”, se applicabile), i limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il valore “S” nel suddetto campo.”.

1.2. Tenuto conto di quanto disposto al punto 1.1, con il presente provvedimento sono approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, riportate in allegato, utilizzabili a decorrere dal 21 luglio 2021.

2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione

2.1. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1, con il presente provvedimento sono approvate le nuove specifiche tecniche, riportate in allegato, per l’invio del modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzabili a decorrere dal 21 luglio 2021.

Motivazioni

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2020 sono state approvate le suddette specifiche tecniche e la nuova versione del modello di comunicazione.

Il comma 2 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e il comma 4 del medesimo articolo 119, come modificato dall’articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, hanno previsto che l’aliquota di detrazione del 110% si applichi anche agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel caso in cui siano eseguiti congiuntamente (c.d. interventi trainati) ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 (Superbonus) ovvero al comma 4, primo periodo (Sismabonus), del richiamato articolo 119.

Inoltre, il comma 8 del citato articolo 119, come sostituito dall’articolo 1, comma 66, lettera l), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha stabilito nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, alle condizioni ivi previste.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle entrate, allo scopo di tener conto di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate e di altri aggiornamenti delle specifiche tecniche già pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 283847 dell’8 agosto 2020;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 326047 del 12 ottobre 2020.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato 1

Allegato 2

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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