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Rampicanti intralciano i lavori sulla facciata del palazzo condominiale – La Legge per Tutti – NEWS110 – NEWS110

Cosa fare se il proprietario di uno degli appartamenti non vuol recidere le piante rampicanti che impediscono l’esecuzione degli interventi edili di ristrutturazione o efficientamento energetico?

Che succede se i rampicanti intralciano i lavori sulla facciata del palazzo condominiale? La questione è diventata di comune interesse per via delle numerose agevolazioni edilizie introdotte dalla più recente normativa. In particolare, potrebbe accadere che le piante di uno dei condomini, ormai divenute tutt’uno con la superficie esterna delle pareti dell’edificio, impediscano l’esecuzione dei lavori condominiali. Si può ordinare, in tali casi, la potatura delle stesse nonostante conferiscano all’immobile un indubbio valore estetico? L’esistenza di un “giardino verticale” può essere motivo per ostacolare o comunque limitare le opere di efficientamento energetico? La questione è finita sul tavolo del tribunale di Milano che, con un recente provvedimento [1], ha fornito interessanti istruzioni sul punto.

La questione, nel merito, è facilmente intuibile: la presenza di una pianta rampicante non può intralciare l’esecuzione dei lavori sulla facciata dell’edificio condominiale. 

Sul profilo procedurale, invece, l’amministratore dovrà agire in via d’urgenza, con un ricorso cautelare, contro il condomino che si rifiuta di effettuare la potatura. La procedura, più veloce di quella ordinaria, si giustifica per via della necessità di agire prima della scadenza, prevista dalla legge, per godere dei bonus fiscali.

Si tenga conto che, ai sensi dell’articolo 896 del Codice civile, il vicino può sempre tagliare autonomamente le radici degli alberi che si protendono sulla sua proprietà, mentre per i rami deve provvedervi il titolare in prima persona. Tuttavia, per quanto riguarda i rampicanti potrebbe succedere – come nel caso deciso dal tribunale di Milano – che la recisione dei rami sviluppatisi nella proprietà vicina (in questo caso quella del condominio) possa comportare la morte della pianta (in tutto o in parte); il che richiede che la pratica agronomica della potatura sia rigorosamente e correttamente eseguita dal relativo proprietario della pianta.

Nel caso di specie, una pianta botanicamente classificata Parthenocissus spp. appartenente alla famiglia delle Vitaceae – dotata di rami spigolosi e che riescono a raggiungere in breve tempo, nel giro di qualche anno, lunghezze fino a 15-20 m, con diametro di 10/15 cm – aveva ricoperto la facciata di un condominio limitrofo a quello in cui sorgeva. Da ciò derivava – secondo il condominio – un danno alla facciata “vicina”, individuato tecnicamente nel fatto che, una volta staccata la parte della pianta ivi presente, le ventose dei viticci rimanevano attaccate al prospetto, essendo perfettamente ancorate alla ruvidità dell’intonaco, tanto che risultava necessario il ripristino di quest’ultimo per l’eliminazione delle ventose.

Il giudice ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dal condominio. Si tratta di un danno che: «pur avendo carattere economico, può dirsi rivestire le caratteristiche di pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la mancata tempestiva potatura del rampicante da parte del condominio resistente comporterebbe l’impossibilità di montare l’impalcatura per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata, con conseguente perdita da parte del condominio ricorrente della possibilità di avvalersi del cosiddetto bonus facciate 90%, di cui all’articolo 1 comma 219 legge 160/2019, come modificato dall’articolo 1 comma 59 legge 178/2020. Ed infatti le opere in questione devono essere eseguite e documentate entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca della detrazione d’imposta e dei benefici fiscali, oltre che la scadenza della concessione per l’occupazione di suolo pubblico». 

Il giudice ha poi condannato il proprietario del rampicante a pagare un risarcimento di 100 euro giornaliere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine.

note

[1] Trib. Milano, ord. del 25.10.2021.

Autore immagine: depositphotos.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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