Il contribuente istante rappresenta di aver rassegnato le dimissioni volontarie da… in data … 2020, con presa d’atto del … datata … 2020, e di aver proseguito il rapporto di lavoro sino al … 2021 (periodo di preavviso).
L’istante – il quale presume di aver percepito nell’anno di imposta 2020 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro – intende richiedere l’attribuzione della partita IVA per esercitare un’attività di lavoro autonomo con codice ATECO … e chiede chiarimenti in merito all’ambito applicativo della causa ostativa all’accesso al regime forfetario prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190 del 2014, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro.
In particolare l’istante, considerando che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, chiede di sapere se può accedere al regime forfetario nel 2021.
Nella risposta n. 368 del 24 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate ritiene che all’istante sia precluso l’accesso al regime forfetario nel 2021, in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell’ambito del quale afferma di aver percepito redditi superiori a 30.000 euro nell’anno precedente (2020).
Pertanto l’istante, il quale intende aprire la partita IVA ed esercitare attività professionale dal 2021, potrà applicare il regime forfetario solo a partire dal 2022, nel presupposto del rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.
In allegato la risposta n. 368/2021
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