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Renatino, il Bonus ristrutturazioni e il bonus facciate: per un 10% in più – Lavori Pubblici

Renatino è un ingegnere che sa aspettare il suo momento e che
lavora sempre con attenzione alla normativa. Ha atteso la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore della
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) prima di
rispondere alle domande dei suo clienti che ormai dal mese di
novembre lo assillano per avviare i loro cantieri.

Renatino e l’avvio dei cantieri

Renatino, però, fino a pochi giorni fa non sapeva proprio cosa
rispondere perché, benché la progettazione dell’intervento potesse
essere realizzata senza intoppi particolari (abusi edilizi a
parte), l’avvio del cantiere è un aspetto ben più complesso. Prima
di tutto perché le imprese più affidabili sono già piene per tutto
il 2022 e poi perché ponteggi e materiali scarseggiano e costano un
occhio della testa.

Nelle ultime settimane del 2021, quindi, Renatino ha preferito
rispondere che in questo momento non sarebbe riuscito a portare
avanti dei cantieri utilizzando dei bonus fiscali in scadenza.
Diversamente dal suo amico collega Carletto che ha avviato tanti
cantieri insieme alla sua impresa di fiducia: mezzo ponteggio qui,
mezzo là, fattura emessa, bonifico effettuato entro il 31 dicembre
2021 e il gioco è fatto.

La ristrutturazione di una facciata

Renatino, invece, ha sempre preferito evitare queste (lecite)
escamotage. Adesso si ritrova (finalmente) a dover valutare un
intervento di ristrutturazione di una facciata condominiale. Uno di
quei tipici interventi che nel 2021 avrebbe realizzato utilizzando
il bonus facciate 90% ma che nel 2022 lasciano più di un
dubbio.

La Legge di Bilancio 2022 ha, infatti, apportato alcune
importanti modifiche:

  • il bonus facciate è stato prorogato per il 2022 ma con una
    aliquota del 60%;
  • sono state confermate le misure anti-frode (prima previste nel
    D.L. n. 157/2021, oggi abrogato).

Oggi Renatino sa che si può ristrutturare una facciata
utilizzando il bonus facciate 60% ma che deve anche fare molta
attenzione perché il contribuente dovrà produrre:

  • il visto di conformità che attesta la sussistenza di tutti i
    requisiti e documenti richiesti dalla norma;
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute, su cui c’è
    ancora più di un dubbio sui prezzari da utilizzare.

Le deroghe alle misure anti-frode

Ma Renatino è un ingegnere attento, preparato e vuole
consigliare al suo committente la soluzione migliore. Leggendo bene
la nuova Legge di Bilancio 2022, a Renatino cade l’occhio sull’art.
1, comma 9, lettera b) che modificando l’art. 121 del Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto i nuovi adempimenti
(visto di conformità e asseverazione di congruità) per gli
interventi che accedono ai bonus edilizi con le opzioni alternative
(sconto in fattura e cessione del credito).

Ma la norma, diversamente dai contenuti del precedente D.L. n.
157/2021, prevede anche delle deroghe. Infatti, fatta esclusione
per il superbonus 110% e per il bonus facciate questi nuovi
adempimenti non si applicano:

  • alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai
    sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni
    legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o
    della normativa regionale;
  • agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000
    euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni
    dell’edificio.

Condizioni che da come sono state scritte non devono essere
verificate contemporaneamente. La norma recita “Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere
già classificate come attività di edilizia libera ai sensi
dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa
regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti
comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui
all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.
160
“. E Renatino è convinto che quella “e” (congiunzione)
prima di “agli interventi di importo complessivo non superiore
a 10.000 euro”
indichi due diverse condizioni. Le norme
anti-frode non si applicherebbero, quindi, a tutti gli interventi
classificato come edilizia libera.

Renatino e il bonus ristrutturazioni

Renatino da buon ingegnere preparato e attento, ricorda che la
ristrutturazione di una facciata condominiale è un intervento di
manutenzione ordinaria che rientra tra quelli che beneficiano del
bonus casa 50%. L’art. 16-bis, comma 1, lettera a) del d.P.R. n.
917/1986 (TUIR) prevede, infatti, che accedono al bonus
ristrutturazione gli interventi di cui alle lettere a) b), c) e d)
dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni
di edificio residenziale.

Stiamo parlando, quindi, degli interventi sulle parti comuni
di:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Considerato che sull’asseverazione di congruità delle spese
sostenute ha ancora più di un dubbio, che l’intervento di
rifacimento della facciata è un intervento di manutenzione
ordinaria che rientra tra quelli di edilizia libera (art. 6 del
Testo Unico Edilizia) e che il bonus facciate è ormai al 60%,
Renatino decide di optare per il classico e “vecchio” bonus
ristrutturazione del 50%. Per un 10% in più avrebbe senso
sottostare a delle regole su cui ci sono tanti buchi neri?

La morte del bonus facciate

Renatino è molto attento, si è reso conto che con le nuove
modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 il Bonus facciate
è stato prorogato ma è stato reso inutile visto che per il
rifacimento di una facciata è possibile optare per un bonus al 50%
senza misure anti-frode. Il bonus facciate è nella pratica morto e
defunto. Viva il Bonus facciate!

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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