

È stato siglato in Conferenza Stato-Regioni il
nuovo Accordo, ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo
Unico Sicurezza Lavoro), finalizzato a ridefinire la
durata, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei
percorsi formativi in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sicurezza lavoro: il nuovo Accordo Stato-Regioni per la
formazione
Il provvedimento nasce con l’obiettivo di uniformare i
percorsi, valorizzare l’efficacia della formazione sul campo e
introdurre forme innovative di erogazione (videoconferenza,
e-learning, modalità mista).
L’Accordo entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, restano validi i
percorsi formativi svolti ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre
2011. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per
l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una
clausola di riconoscimento dei crediti formativi già
acquisiti.
Le novità principali
Tra le novità previste dall’accordo, che ridefinisce in maniera
organica la durata, i contenuti minimi dei percorsi formativi e le
differenti modalità di erogazione, si segnalano:
- gli aggiornamenti formativi, che comportano diversi monte
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