Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSisma BonusSismabonus 110%, aggregati e unità strutturale: facciamo chiarezza – Lavori Pubblici

Sismabonus 110%, aggregati e unità strutturale: facciamo chiarezza – Lavori Pubblici

L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello
909-1222/2021
creando scompiglio: aggregati, unità strutturali,
unità immobiliari, bonus sì o no?

Ne avevamo già parlato il
18 marzo u.s.
proprio sulle pagine di LavoriPubblici.it.

Premesse

Alcune premesse:

  • È diminuita la nostra capacità di tecnici di leggere
    criticamente le normative, e questo comporta che anche chi non è
    tecnico (l’Agenzia delle Entrate) si esprima a riguardo.
  • È diminuita anche la nostra capacità di esprimere concetti
    tecnici, e questo comporta che anche chi non è tecnico (l’Agenzia
    delle Entrate) parli di concetti tecnici.
  • Dopo anni di bonus fiscali molte volte ancora dimentichiamo che
    la normativa tecnica e la normativa fiscale sono due cose
    diverse.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Fatte queste dovute premesse, guardiamo nel dettaglio questo
“eclatante” parere.

In primis il richiedente chiarisce che il suo intervento
riguarda una intera unità strutturale, ben definita ai sensi delle
normative tecniche per le costruzioni; e qui ci si poteva fermare a
parere del sottoscritto, cioè non era proprio necessario chiedere
un parere in tal senso.

L’AdE infatti, a seguito di un interpello effettuato tra l’altro
senza prospettare soluzione (Perché? Perché permettiamo che altri
si esprimano senza dare il nostro parere?) non fa altro che citare
le due normative sulle quali si basa la richiesta stessa: da una
parte le norme tecniche per le costruzioni (che giustamente l’AdE
non è tenuta a conoscere) dall’altra il T.U.I.R., cioè il testo
unico per le imposte sui redditi (che invece l’AdE conosce molto
bene).

Speciale Superbonus

La definizione di aggregato

Facciamo adesso un passo indietro e partiamo dal concetto di
AGGREGATO, indissolubilmente legato alla complessità:
caratteristica di un sistema (perciò detto complesso),
concepito come un aggregato organico e strutturato di parti tra
loro interagenti, in base alla quale il comportamento globale del
sistema non è immediatamente riconducibile a quello dei singoli
costituenti, dipendendo dal modo in cui essi
interagiscono
.

Per dettagliare ancora di più l’aggregato nel nostro ambito,
utilizziamo le definizioni del dossier “Sisma centro Italia, focus
sulla ricostruzione” a cura dell’ufficio speciale ricostruzione
della Regione Abruzzo (2017).

EDIFICIO: unità strutturale caratterizzata da continuità da
cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali,
delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali efficaci o da
edifici strutturalmente contigui ma almeno tipologicamente
diversi.

AGGREGATO EDILIZIO: insieme di edifici accorpati tra loro o
a contatto, i quali possono interagire sotto un’azione sismica o
dinamica in genere, presentano in genere caratteristiche
costruttive non omogenee e stratificatesi nel tempo, con
collegamenti strutturali più o meno efficaci tra i diversi edifici
che lo compongono.

SUDDIVISIONE AGGREGATO EDILIZIO: all’interno dell’aggregato
si identificano gli edifici (Unità strutturali) che lo compongono
ed eventualmente le UMI (Unità Minime d’Intervento). In caso di
Giunto Efficace si hanno due aggregati, in caso di Giunto NON
Efficace si ha la definizione dei diversi edifici (Unità
strutturali) strutturalmente contigui, ma tipologicamente diversi:
costruiti in epoche diverse, costruiti con materiali diversi, con
solai posti a quota diversa, aderenti solo in minima
parte.

Sismabonus 110%, aggregati e unità strutturale: facciamo chiarezza

Sismabonus 110%, aggregati e unità strutturale: facciamo chiarezza

L’unità strutturale

Il concetto tecnico di aggregato, che possiamo ritrovare anche
negli aspetti giuridici del condominio, racchiude dunque
complessità strutturali che vanno oltre la singola unità
immobiliare. Per questo le norme tecniche per le costruzioni (Dm 17
gennaio 2018) al §8.7 introducono l’unità strutturale US e
riportano:

In presenza di edifici in aggregato,
contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i
metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova
costruzione possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un
edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre
tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità
strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere
individuata l’unità strutturale (US) oggetto di
studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare
dalle unità strutturali contigue.

L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto
riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà
delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici
contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre
a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in
aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati
gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con
le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota,
meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia
verticalmente sia orizzontalmente, US adiacenti di differente
altezza.

A questi concetti siamo però giunti solo con le recenti
normative; si tenga conto che la prima volta che un aggregato viene
citato nella normativa tecnica è solo nel Decreto del Ministero
Lavori Pubblici del 16 Gennaio 1996, al §9.10 e successivamente
nella circolare esplicativa: Nel caso di complessi edilizi
privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo
dell’intervento deve documentare la situazione statica degli
edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi previsti non
arrechino aggravi a tale situazione. Per quanto riguarda i
complessi edilizi, nel caso di assenza di giunti, i calcoli di
verifica devono tenere conto, anche con valutazioni approssimate,
delle eventuali azioni trasmesse dagli edifici contigui. Per gli
edifici in muratura ciò può essere fatto aumentando le forze
orizzontali di progetto
[…]

Le Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici

Quindi, quando è stato scritto l’art. 16-bis, comma 1, lettera
i) del DPR n. 917/1986 (T.U.I.R.) si era ancora ben lontani (almeno
10 anni in anticipo) dal concetto di aggregato e di unità
strutturale che ritroveremo nelle più recenti normative tecniche. E
lo ritroveremo in quanto subentrano i sacrosanti diritti contenuti
nel Codice Civile, che è sovraordinato a qualsiasi legge: ciascuno
a casa sua può fare quel che vuole (nel rispetto normativo) purché
dimostri di non ledere i diritti di chi gli sta vicino.

Purtroppo è proprio il bonus fiscale ad accentuare la dicotomia:
il massimale di spesa è infatti calcolato sulla singola unità
immobiliare, ma le valutazioni tecniche devono essere svolte
sull’intera unità strutturale. Tale aspetto fu evidenziato già
dalla nascita del provvedimento fiscale, indipendentemente dalla
normativa tecnica. Il Testo unico del 22/12/1986 n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi) all’art 16-bis (Detrazione delle
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici), comma 1 lettera i)
recita: […] relativi all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari
[…]

Come abbiamo visto in precedenza, il concetto richiamato nel
provvedimento fiscale nasce prima del corrispondente richiamo
tecnico, che viene inserito in norma solo nel 1996. E ancora una
volta è bene rimarcare che una cosa è la possibilità di detrazione
fiscale, un’altra è l’obbligo di rispettare la normativa tecnica
delle costruzioni.

Conclusioni

In conclusione, il parere sull’interpello 909-1222/2021
risulta non congruente tra parte fiscale e parte tecnica: viene
dichiarato non ammissibile il beneficio fiscale adducendo
motivazioni che invece lo legittimerebbero appieno
.

Interessante anche la frase che fa da cappello al parere: Il
fabbricato del contribuente, secondo sua stessa indicazione, è
inserito all’interno della città storica di Ravenna; la sua
collocazione, quindi, gli impedisce di fruire del Superbonus in
caso di interventi di riduzione del rischio sismico
[…].

Chi l’ha scritta non si è neppure reso conto che non solo ha
dichiarato inammissibile l’applicabilità del Superbonus, ma anche
di tutte le altre possibilità legate al bonus ristrutturazione
(50%) in quanto anch’esse originate dal Testo unico del 22/12/1986
n. 917. Come dire: non si possono fruire i bonus nei centri e nei
borghi storici! Proprio le realtà che avrebbero maggiore bisogno di
interventi.

Vorrei anche aggiungere che questa è l’ennesima dimostrazione di
una imprescindibile necessità di dialogo tra parte fiscale e parte
tecnica, che avrebbe dovuto esserci già prima della scrittura dei
vari provvedimenti e ad oggi non si capisce perché ancora non
avvenga.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment