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Sismabonus 110%, il Fisco sulla detrazione dell’assicurazione per eventi calamitosi – Lavori Pubblici

L’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio), oltre a
mettere in piedi il sistema superbonus 110%, ha
previsto una particolare detrazione fiscale del
90%
da applicare alla polizza assicurativa che copre il
rischio di eventi calamitosi, nel caso di fruizione del
Sismabonus 110%.

Sismabonus 110% e assicurazione eventi calamitosi

La disposizione, prevista dall’art. 119, comma 4 del Decreto
Rilancio, è stata recentemente commentata dall’Agenzia
delle Entrate
rispondendo al quesito di un contribuente su
FiscoOggi. In particolare, è stato chiesto al
Fisco di fornire maggiori chiarimenti su questa detrazione e della
possibilità di cessione del credito.

In particolare, il quarto periodo del comma 4, articolo 119
prevede:

Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di
cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione
e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio
di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15,
comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del
primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati
nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio
2003.

Speciale Superbonus

L’assicurazione eventi calamitosi

Stiamo parlando della detrazione prevista per le spese sostenute
per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso
abitativo e relative pertinenze di cui all’articolo 15, comma 1,
lett. f-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Detrazione del 19% che il Decreto
Rilancio aumenta al 90% nel caso di polizza stipulata o rinnovata
dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa
assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi
antisismici per i quali si può usufruire del Superbonus del
110%.

Chiaramente, e lo conferma anche l’Agenzia delle Entrate, per
accedere a questa detrazione maggiorata del 90% è necessario:

  • che l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze
    si trovino in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e
    3);
  • che siano rispettati tutti gli adempimenti e i termini
    stabiliti per la detrazione del 110%;
  • che si opti per la cessione del credito.

Niente cessione del credito

Per quanto riguarda le opzioni alternative alla detrazione
previste all’art. 121 del Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate
ha confermato che non possono essere utilizzate per la detrazione
del 90% dei premi assicurativi. In altri termini, l’impresa di
assicurazione può acquisire il credito corrispondente alla
detrazione del 110%, ma non quello relativo alla detrazione del
premio assicurativo.

Pagamenti tracciabili

Il Fisco ricorda, infine, che come previsto per la detrazione
del 19%, anche per questa del 90% è necessario che il pagamento dei
premi deve essere effettuato con versamento bancario o postale o
altri sistemi “tracciabili”.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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