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Sismabonus 2021: quando presentare asseverazione e attestazione di conformità – I-Dome.com

Sismabonus 2021: L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini per presentare l’asseverazione e l’attestazione di conformità ai fini della detrazione fiscale. Vediamo insieme le principali indicazioni contenute nella risposta all’interpello n. 688 dell’8 ottobre 2021.

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L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i termini per presentare correttamente l’asseverazione e l’attestazione di conformità necessarie ad ottenere la detrazione fiscale concessa con il Sismabonus.

Le indicazioni sono state fornite tramite la risposta all’interpello n. 688 dell’8 ottobre 2021: vediamo insieme tutti i dettagli contenuti nella comunicazione.

Sismabonus 2021 e asseverazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Le ultime indicazioni sul Sismabonus sono pervenute dall’Agenzia delle Entrate in data 8 ottobre 2021, tramite la risposta all’interpello n. 688 ad un contribuente che:

  • ha ricevuto il permesso a costruire nel 2018;
  • ha depositato nel 2019 l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, successivamente quindi alla richiesta del permesso a costruire;
  • ha stipulato l’atto di compravendita nel 2020.

Alla domanda se fosse concesso in tal caso usufruire del Sismabonus, l’Agenzia ha risposto che è possibile anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.


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La stessa Agenzia ha però precisato che, ai fini della detrazione, è necessario che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Sismabonus 2021: i termini per presentare l’attestazione di conformità

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Per quanto riguarda, invece, l’attestazione di conformità, la normativa in vigore afferma che il deposito al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) della suddetta documentazione, a differenza di quanto avviene per l’asseverazione, non deve avvenire necessariamente entro la data di stipula del rogito.

In conclusione, il contribuente che abbia presentato al SUAP l’asseverazione nei termini massimi indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E, quindi entro la data del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, potrà accedere senza problemi alla detrazione concessa tramite il Sismabonus.

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureando in Management Internazionale
  • Esperto di: Politica, Economia e Detrazioni Fiscali

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