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Sismabonus acquisti anche per gli immobili d’impresa, no al superbonus 110% – Investire Oggi

L'Agenzia delle entrate apre alla possibilità di ottenere il sismabonus acquisti anche per gli immobili diversi da quelli abitativi

L’estensione del sismabonus acquisti agli immobili d’impresa non era mai stata analizzata dall’Agenzia delle entrate. Con la risposta n° 556 del 25 agosto, l’Agenzia si è soffermata su tale aspetto.

Il Sismabonus acquisti

Il sismabonus acquisti è una detrazione che spetta agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetriche. Sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (cfr. circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020). Dai suddetti interventi deve derivare una riduzione del rischio sismico dell’edificio. La detrazione spetta a condizione che le stesse imprese provvedano alla vendita dell’immobile entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori.

La detrazione può variare dal 75% all’85%, su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare, gli interventi devono essere realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. L’agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione sale al 110%, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per il superbonus 110%.

Sismabonus acquisti anche per gli immobili d’impresa: la risposta n° 556 del 25 agosto

Con la risposta n° 556 del 25 agosto, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la possibile estensione del sismabonus acquisti agli immobili produttivi ossia a quelli diversi da quelli abitativi. Si pensi alle categoria catastali A/3 e A/10.

Nello specifico la risposta ha preso spunto da apposita istanza di interpello.

L’Istante ha fatto presente voler acquistare da un’impresa di costruzione una o più unità immobiliari derivanti da un intervento di demolizione e ricostruzione di due edifici preesistenti, uno avente destinazione residenziale, l’altro industriale.

 Al termine degli interventi di ristrutturazione, le unità immobiliari saranno accatastate in categoria A/3 e A/10. Gli interventi posti in essere dall’impresa di costruzione garantiscono sui due edifici il miglioramento sismico di due classi.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se e con quale aliquota il sismabonus acquisti si applica anche per gli immobili diversi da quelli abitativi.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • l’aliquota del 110% (superbonus)  può trovare applicazione solo con riferimento all’acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo (cfr. circolare 24/E del 2020, paragrafo 2);
  • al contrario, il sismabonus acquisti con le aliquote ordinarie 75% e 85% si applica indipendentemente dalla tipologia dell’unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva.

Dunque, è confermata l’estensione del sismabonus acquisti con aliquota ordinaria agli immobili d’impresa.

Argomenti: Detrazioni Irpef, Fisco e tasse

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