Visto di conformità sui bonus edilizi e sismabonus acquisti. In che modo l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese introdotto dal D.l. 157/2021, c.d decreto “Antifrode” impattano sul sismabonus acquisti?
A tale domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate con la circolare n°16/E pubblicata ieri.
Il Sismabonus acquisti
L’articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63/2013 prevede una detrazione per gli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico. Il riferimento è al c.d sismabonus acquisti.
La detrazione spetta a condizione che le stesse imprese provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla vendita dell’immobile.
La detrazione può variare dal 75% all’85% su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare, gli interventi devono essere realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione sale al 110%, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per il superbonus 110%.
L’agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione gli interventi agevolati.
Anche per il sismabonus acquisti è possibile optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Il Sismabonus acquisti e l’asseverazione sulla congruità delle spese
L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, decreto “Antifrode”), prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Detto ciò, tale previsione impatta anche sul c.d sismabonus acquisti?
Ebbene a tale domanda, ha risposto l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 16/E pubblicata ieri.
Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che:
con particolare riferimento all’acquisto di case antisismiche, ai fini del Superbonus, si ricorda che la detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica normativa in commento.
Dunque, non è necessario attestare/asseverare la congruità delle spese per il sismabonus acquisti nè ordinario nè 110%. E’ invece necessario il visto di conformità.
SULLO STESSO TEMA
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.