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Sismabonus acquisti: il Fisco sull’asseverazione tardiva – Lavori Pubblici

Quando si parla di sismabonus ordinario o di
supersismabonus (sismabonus 110%)
uno degli aspetti che ha più creato problematiche in questi primi
quasi 4 anni di applicazione è l’asseverazione
tecnica
.

Sismabonus e asseverazione tecnica: nuovo intervento
dell’Agenzia delle Entrate

La norma che ha istituito la detrazione
fiscale
, nella sua formulazione iniziale, prevedeva
l’obbligo di allegare all’istanza per la richiesta del titolo
edilizio (SCIA o permesso di costruire) il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e
l’asseverazione tecnica.

Stiamo parlando dell’asseverazione tecnica prevista dall’art. 3,
comma 3 del
DM n. 58/2017
. Ed è proprio su questo che si parla
nella
risposta n. 209 del 25 marzo 2021
resa
dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un
quesito che riguarda le agevolazioni previste dall’art. 16, comma
1-septies del Decreto Legge n. 63/2013, potenziate dall’art. 119,
comma 4 del Decreto
Legge n. 34/2020
(c.d. Decreto Rilancio).

Nel dettaglio, si parla del cosiddetto sismabonus
acquisti
ovvero dell’agevolazione prevista per gli
acquirenti di case antisismiche realizzate da imprese di
costruzione in zona sismica 1, 2 o 3, mediante interventi di
demolizione e ricostruzione anche con
variazione volumetrica e alienate entro diciotto
mesi dalla data di conclusione dei lavori.

L’agevolazione prevista dal comma 1-septies dell’art. 16 del
D.L. n. 63/2013 segue le stesse regole previste per le detrazioni
fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico e, come
queste, per il periodo di vigenza previsto dall’art. 119 del
Decreto Rilancio, sono state potenziate al 110%.

Ma, come spesso è accaduto, la discriminante è data dalla data
dell’istanza di richiesta del titolo e dalla contestuale o meno
allegazione dell’asseverazione tecnica.

Il caso di specie

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, il contribuente
istante (impresa di costruzione) ha rappresentato il seguente
caso:

  • luglio 2019 – i precedenti proprietari dell’immobile hanno
    chiesto il permesso a costruire;
  • aprile 2020 – è stata predisposta la “Relazione alla
    classificazione sismica della costruzione” e contestualmente è
    stata presentata la SCIA per la demolizione totale del fabbricato
    preesistente;
  • luglio 2020 – l’istante ha acquistato l’immobile oggetto degli
    interventi di demolizione e ricostruzione;
  • agosto 2020 – l’istante ha chiesto la voltura del citato
    permesso di costruire dell’immobile;
  • settembre 2020 – il Comune competente ha rilasciato il permesso
    a costruire.

Sismabonus e asseverazione tecnica: le modifiche al D.M. n.
58/2017

Dopo aver rammentato tutti i presupposti normativi previsti per
la fruizione del sismabonus ordinario e del suersismabonus
istituito dal Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha
ricordato che come previsto dalla norma agevolativa, il sismabonus
acquisti è fruibile al ricorrere di tutte le condizioni
normativamente previste, che l’atto di acquisto degli immobili sia
stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.

Nel caso di specie, dall’esame della documentazione presentata
risulta che la data della richiesta del Permesso di costruire è del
2 luglio 2019, successiva all’entrata in vigore
dell’articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 che ha
esteso la detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies
anche agli immobili ubicati alle zone 2 e 3.

L’articolo 3, comma 3, del D.M. 58/2017, in vigore al momento
della presentazione del permesso di costruire, prevedeva la
contestuale presentazione dell’asseverazione unitamente alla
richiesta del titolo abilitativo.

Solo successivamente, a seguito delle modifiche effettuate dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9
gennaio 2020, n. 24 è stato previsto che «il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione
di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione
certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di
costruire, al momento della presentazione allo sportello unico
competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti,
tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori
».

Tuttavia tale disposizione è valida per i titoli abilitativi
chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento
(16 gennaio 2020). Per questo motivo, l’accesso al sismabonus
acquisti è precluso al caso di specie.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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