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Sismabonus acquisti: l’Agenzia delle Entrate sulle asseverazioni tecniche – Lavori Pubblici

L’art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilanacio) ha elevato al 110% l’aliquota della detrazione fiscale
spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico
(Sismabonus) cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Il Sismabonus acquisti e l’asseverazione tecnica

Tra i requisiti previsti per accedere alla detrazione l’art.
119, comma 13, lettera b) del Decreto Rilancio prevede che per gli
interventi di riduzione del rischio sismico, l’efficacia degli
stessi è asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017.

Previsto anche che i professionisti incaricati attestano la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.

Proprio sulle asseverazioni e sulla congruità delle spese sono
nati parecchi dubbi, specialmente in riferimento agli interventi di
cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013. Dubbi
che, come spesso accaduto da quanto è stato previsto il superbonus,
hanno necessitato dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate.

Speciale Superbonus

Sismabonus acquisti e Asseverazione: nuova risposta
dell’Agenzia delle Entrate

L’ultimo chiarimento lo fornisce il Fisco con la risposta n.
494 del 20 luglio 2021
che entra nel merito di un acquisto
della metà di una unità immobiliare acquistata da un’impresa di
costruzione a seguito di demolizione e ricostruzione con riduzione
del rischio sismico (art. 16, comma 1-septies del D.L. n.
63/2013).

Il caso sottoposto al giudizio dell’Agenzia delle Entrate può
essere così riassunto:

  • deposito della relazione del progettista, unitamente
    all’asseverazione di riduzione del rischio sismico, allo Sportello
    unico delle Attività Produttive (SUAP) in data 23 dicembre
    2019;
  • deposito del direttori dei lavori al SUAP dell’attestazione di
    conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti in data 26
    agosto 2020;
  • stipula dell’atto di acquisto e relativi pagamenti corrisposti
    dopo il 1° luglio 2020 (in particolare, il rogito è stato stipulato
    in data 1° settembre 2020).

L’istante chiede:

  • se può accedere al superbonus 110%, considerato che
    l’asseverazione del progettista e l’attestazione del direttore dei
    lavori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti n. 58 del 2017 sono state redatte sulla base di quanto
    previsto dal citato decreto;
  • in alternativa, se possa applicare alla fattispecie descritta
    l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo
    2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012.

L’asseverazione tecnica

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato i presupposti
agevolativi previsti dalla norma, ha ricordato che affinché gli
acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della
detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1- septies del D.L. n.
63/2013, è necessario, al ricorrere di tutte le altre condizioni
normativamente previste, che l’atto di acquisto degli
immobili
sia stipulato entro i termini di vigenza
dell’agevolazione.

Sull’argomento, come redazione abbiamo pubblicato l’articolo

Sismabonus e asseverazione del progettista: come e quando
inviarla
in cui è riepilogato entro quando va inviata e come si
compila l’asseverazione del progettista per accedere al sismabonus
e al supersismabonus.

Il Fisco ha chiarito che la detrazione di cui al citato comma
1-septies spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate
nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del
1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,
anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.
58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo
abilitativo.

Ai fini della detrazione è necessario che la predetta
asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula
del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del
rischio sismico.

Il comma 2, dell’articolo 3, del DM n. 58/2017 dispone che
«Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di
quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio 2008,assevera, secondo
i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio
dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a
seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato
».

Il successivo comma 6 precisa che «L’asseverazione di cui al
comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell’allegato B
che è parte integrante e sostanziale del presente
decreto
».

L’asseverazione tecnica dopo il Decreto Rilancio

Per tenere conto delle disposizioni previste dall’art. 119 del
Decreto Rilancio, il DM n. 58/2017 è stato aggiornato con il DM n.
329/2020 che ha modificato l’Allegato B (contenente il modello
relativo all’asseverazione del progettista), al fine di prevedere
anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista
dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Tale decreto dispone all’articolo 1 che «All’articolo 3 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e
121del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese
documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e
il 31 dicembre 2021 (attualmente fino al 30 giugno 2022) per tutte
le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e
redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è
richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui
al citato articolo 119, comma 14
».

Sismabonus acquisti anche con il precedente modello di
asseverazione

Nel caso degli interventi di cui al comma 1-septies
dell’articolo 16 del DL n. 63/2013, la detrazione è commisurata al
prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto
pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa
in relazione agli interventi agevolati.

Pertanto, nel caso di questi interventi all’interno
dell’asseverazione non va compilata la sezione relativa ala
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

In conclusione, gli acquirenti delle case antisismiche possono
beneficiare del Superbonus anche in presenza, come nel caso di
specie, di un’asseverazione predisposta con il modello previgente
(ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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