Sino al prossimo 31 dicembre 2024, l’agevolazione “sismabonus acquisti”, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, spetta “all’acquirente delle unità immobiliari” (nella misura del 75% o dell’85% “del prezzo della singola unità immobiliare”, entro un ammontare massimo di spesa per l’acquisto di 96.000 euro “per ciascuna unità immobiliare”) site in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che sono stati oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico, mediante demolizione dell’edificio pre-esistente e ricostruzione del nuovo edificio, a cura dell’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che cede poi le singole unità immobiliari.
Gli acquisti così agevolati di “unità …
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