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SPECIALE AGEVOLAZIONI – Tutti i bonus per le famiglie prorogati nel 2022 spiegati dagli esperti: tante opportunità per la casa – PerugiaToday

Iniziamo la collaborazione sui temi economici l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia. E’ un organismo di rappresentanza sindacale, che opera al fine di tutelare degli iscritti all’Ordine e mira a supportare i giovani colleghi nella quotidianità delle vita professionale, anche tramite percorsi formativi In qualità di iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili abbiamo l’onere di effettuare corsi di formazione obbligatoria e l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che tuteli il cliente in caso di errori. Anche per questo è importante, per il contribuente, verificare se il soggetto a cui si sta rivolgendo per effettuare gli adempimenti fiscali sia un iscritto all’albo. In questa ottica, e con l’obbiettivo di fornire notizie attendibili ai lettori di Perugia Today, abbiamo stretto una collaborazione con il quotidiano per la pubblicazione di articoli di attualità che aiutino il contribuente a districarsi nella giungla di leggi legislativa.

*****************  (presidente Dott. Francesco Lubello)

La legge di bilancio 2022 ha concluso il suo iter e dal 01 gennaio 2022 ci apporta una serie di modifiche che vanno ad interessare, non solo il SUPER BONUS ma anche tutta una serie di controlli legati proprio alle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura.
Quali sono le proroghe. Innanzitutto c’è una proroga generalizzata dei bonus edili al 31/12/2024, di tutti i termini finali che sono previsti dalle finestre temporali appunto agevolate dei bonus. In particolare sono prorogati:
il BONUS che riguarda la detrazione irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 BIS del TUIR.
IL SISMA BONUS, quindi parliamo dell’articolo 16 del DL 63/2013
IL SISMA BONUS ACQUISTI, che spetta agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1 septies,
IL BONUS MOBILI, con delle modifiche: cioè il tetto di spesa massima passa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro, che però raddoppia solo per il 2022. Tornerà poi, al tetto di 5.000,00 euro dal 2023. Quindi, viene riconosciuto, sempre per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici legati ai lavori di ristrutturazione dell’immobile ma cambia, appunto, il tetto di spesa massima che viene per il 2022 raddoppiato e torna ad euro 10.000,00. 
Per quanto riguarda, poi: 
L’ ECOBONUS, è anche esso prorogato al 31/12/2024, quindi parliamo sia del 50% che del 65% di cui all’art 14 del DL 63 DEL 2013, 
Il BONUS VERDE, trova anch’esso conferma della proroga, la cui detrazione ricordiamo che si attesta al 36% della spesa per la sistemazione a verde dei giardini.
Restano fuori, dalla proroga generalizzata al 31/12/2024:
IL SUPER BONUS 110% 
IL BONUS FACCIATE
E IL BONUS COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI. Questi ultimi , non hanno una proroga del termine finale. Quindi per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021, per le colonnine di ricarica, sarà possibile fruire del bonus, soltanto, se sussistono i presupposti per considerarlo, intervento trainato del super bonus 110% Quindi di fatto se trainato dal bonus 110% sarà possibile detrarlo. 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: la legge di bilancio 2022 introduce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per spese documentate sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75%  in luogo dell’ordinaria detrazione del 50%) delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
€ 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per quanto riguarda il bonus facciate, vi è una proroga solo fino al 31/12/2022, però la detrazione passa dal 90% al 60%. Quindi di fatto, è necessario, non asseverare le spese , e inviare la comunicazione di opzione di sconto , cessione del credito, entro il 31 dicembre, ma pagare la fattura o appunto emettere la fattura da parte del fornitore entro il 31 12 2021. Per quanto riguarda invece le comunicazioni, potranno essere fatte entro il 16 marzo 2022 da parte di chi appone il visto di conformità   e quindi anche la raccolta delle asseverazioni e delle dichiarazioni sostitutive da parte del contribuente potrà essere fatta entro quella data.
IL SUPER BONUS 110%, per quanto riguarda, le ville unifamiliari, viene prorogato di un anno, fino a tutto il 31 dicembre 2022, proprio nella misura del 110%, senza alcun vincolo legato all’ISEE o alla destinazione dell’immobile ad abitazione principale. 

Erano delle modifiche che erano state proposte ma che non hanno trovato conferma nel testo definitivo. Si tratta, di tutti quegli interventi effettuati da persone fisiche, su edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti autonomi, quindi unità immobiliari che non sono ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi trainanti per il super bonus, a condizione però che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Quindi attenzione al SAL. E’ vero che è stato confermato il 110% per le ville unifamiliari, senza nuovi limiti, ma entro il 30/06/2022 va almeno portato al raggiungimento il 30 % del SAL. 

Per il CONDOMINI in generale, per i condòmini, e parti comuni, per quanto riguarda il SUPER BONUS, viene estesa la detrazione, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, ma il 110% viene confermato solo fino al 2023. Poi c’è una diminuzione della detrazione. Passerà al 70% nell’anno 2024 e al 65% nell’anno 2025. Per quanto riguarda gli IACP ed enti equivalenti anche per essi si prorogano fino al 2023 per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati lavori pari al 60% del SAL. 

NON è più obbligatoria la CILA. E’ stato cancellato l’obbligo di certificazione di inizio lavori asseverata, e quindi non è necessaria la cila per il SUPER BONUS. E’ esteso il SUPER BONUS anche per gli interventi per gli impianti di teleriscaldamento. Quindi le famiglie che utilizzano il teleriscaldamento possono utilizzare il super bonus 110%, che fino ad oggi era precluso, proprio per una questione burocratica, connessa al valore del fattore  di conversione dell’energia primaria.  Per il TERZO SETTORE, anch’esso potrà accedere al 110% fino al 2023, poi anche per il terzo settore ci sarà una diminuzione al 70% nel 2024, e il 65% dal 2025.  Le spese per i visti di conformità e per le asseverazioni sono agevolabili. Questo significa, che dal 1 gennaio 2022, tutte le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità e per le asseverazioni delle spese, nonché le asseverazioni dei requisiti saranno detraibili. Se ad esempio abbiamo inviato la comunicazione, ad esempio di un Bonus caldaia, quindi con detrazione al 65% (sostituzione caldaia con le valvole di termoregolazione) e quindi la comunicazione è partita entro il 31/12/2021 è ovvio che è stato pagato anche il vistatore, ed è ovvio che quello non può rientrare tra le spese detraibili. Se invece viene mandata la comunicazione nel 2022 e entro il 16/03, quindi certamente saranno considerate detraibili anche quelle spese.

La legge di bilancio 2022 modifica anche il decreto antifrodi DL 57/2021: Si può evitare l’asseverazione delle spese e il visto di conformità per cedere o per avere uno sconto in fattura per quanto riguarda le detrazioni ordinarie, cioè quelle diverse dal bonus facciate, solo in due casi: quando i lavori sono inquadrati come attività di edilizia libera, quindi facciamo riferimento all’articolo 6 del testo unico dell’edilizia. Anche se poi dobbiamo calare ogni caso nella realtà. In quanto al di la’ della qualificazione come attività in edilizia libera, le opere nelle singole unità immobiliari per poter essere cedute devono essere almeno di manutenzione straordinaria. Quindi attenzione se abbiamo una manutenzione ordinaria non possiamo portare tutto in detrazione senza alcun vincolo. Quindi devono essere attività di edilizia libera e devono essere di importo complessivo degli interventi eseguiti, non superiori a 10.000,00 euro.  Quindi, per questi interventi minori, per le cessioni del credito o per lo sconto in fattura non è necessaria l’asseverazione delle spese e il visto di conformità Quindi tutta una serie di interventi saranno esclusi. 

Per quanto riguarda il condominio, la soglia dei 10.000,00 si ritiene, in attesa di chiarimenti, al costo totale delle opere e non alle singole quote condominiali. Il Bonus facciate, invece, porta con se anche per il 2022 anche al 60% l’onere di avere il visto di conformità per la cessione e sconto in fattura e a prescindere dal costo dell’intervento dall’inquadramento edilizio dei lavori e quindi dato che il  bonus facciate è stato oggetto di falsificazione di cessione di  crediti inesistenti ed è quindi sotto la lente dell’amministrazione finanziaria , quindi rimane l’obbligo di apposizione del  visto e di asseverazione delle spese, nonché di raccolta delle dichiarazioni sostitutive da parte del contribuente. 

Naturalmente si parla, solo per le comunicazioni inviate dal 12 novembre 2021 in poi. In tutti i casi in cui l’asseverazione di congruità della spesa sia necessaria, sarà comunque possibile utilizzare i prezziari della casa editrice Dei, che inizialmente erano stati esclusi. Questi anche per i lavori di ristrutturazione al 50%, per il Bonus Facciate, e per il sisma Bonus. Quindi per il super Bonus 110% rimane l’obbligo dell’attestazione delle spese dei requisiti e del visto di conformità a prescindere dall’importo dei lavori e dall’inquadramento edilizio dei lavori. Il bonus facciate ha l’obbligo del visto, dell’attestazione delle spese a prescindere dal costo dell’intervento e dall’inquadramento edilizio dei lavori. Invece, i bonus edili, diversi dal Bonus Facciate e dal Bonus 110%, hanno l’attestazione delle spese e dei requisiti del visto di conformità solo se l’importo dei lavori complessivo super l’importo dei 10.000,00 euro e se non si tratta di attività di edilizia libera. Queste le novità che riguardano i Bonus edili. 

L’ultima novità che sentiamo di segnalare, è la possibilità di cedere il credito e lo sconto in fattura anche per gli anni 2022, 2023, 2024. Quindi possono continuare cedere alla banca o ad avere lo sconto in fattura, tutti quegli interventi in materia di edilizia ed energetica che fino ad oggi ne hanno usufruito. Per quanto riguarda il Super Bonus addirittura, si estende al 2025.Per quanto riguarda, quindi le opzioni di cessione: la proroga è fino al 2024 per quegli interventi connessi in materia di edilizia energetica e per il super Bonus a tutto il 31/12/2025. 

Per quanto riguarda il contrasto alle frodi, in materia di cessione dei crediti, ricordiamo che l’agenzia delle entrate, può sospendere per un periodo non superiore  ai 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni che vengono inviate dal vistatore, per le opzioni.  Entro 5 giorni lavorativi dall’invio, l’Agenzia comunica l’avvenuta cessione ma può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti di queste comunicazioni, fin a quando non effettua dei controlli. Questo lo si fa, quando ci sono dei profili di rischio, che vengono ben individuati dall’agenzia delle entrate. Se l’esito del controllo, che conferma i rischi, la comunicazione si considera non effettuata;  se, invece, i rischi non risultano confermati, la comunicazione produce effetti. L’Amministrazione quindi procede in ogni caso al controllo, nei termini di legge, di tutti i crediti che sono stati oggetto di cessione, per i quali la Comunicazione si considera non avvenuta. Anche le Banche hanno degli obblighi di antiriciclaggio, e quindi quando la Banca vede dei profili di rischio, deve astenersi dall’accettare il credito e quindi deve astenersi anche quando non riesce a capire quale sia il cliente, ha l’obbligo di astensione della prestazione.

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