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Super Sismabonus, unità strutturale e centri storici. La parola del CSLLPP – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Sulla questione Super Sismabonus, unità strutturale e centri storici si è pronunciata la Commissione per il monitoraggio Sismabonus del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha chiarito il dubbio rimasto irrisolto nato a seguito della risposta fornita nell’interpello n.909 -1222/2021 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

Dal parere delle Entrate è emerso che la collocazione dell’immobile nel centro storico impedisce di usufruire del Superbonus in caso di interventi antisismici eseguiti autonomamente in assenza di un progetto unitario, a prescindere che si tratti di unità strutturale indipendente.

Abbiamo analizzato la risposta nel dettaglio in questo articolo > Super Sismabonus centro storico. No per unità autonome, sì per progetti unitari

La risposta delle Entrate ha creato subbuglio sulle definizioni di “progetto unitario” e “unità strutturale” e innescato dubbi sull’applicazione del beneficio del superbonus nei centri storici italiani.

Vediamo nel dettaglio cosa è emerso dalla risposta n. 4 di luglio 2021 su “Gli interventi strutturali sugli aggregati edilizi” fornita dalla Commissione di Monitoraggio Sismabonus del CSLLPP che va a fare luce sul tema.

Leggi anche: Super Sismabonus aggregati edilizi centro storico: un rompicapo da risolvere

L’Unità Strutturale e il progetto unitario

Con la risposta della Commissione, che chiarisce la questione aggregati edilizi in generale e, in particolare, gli interventi realizzati nei centri storici, si intende fare luce sulle condizioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali relative ad interventi di adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici e, che nel caso dei centri storici, impongono l’esecuzione di tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

>> Sismabonus ordinario o super? Con il 110% non è possibile scegliere

Nella risposta della Commissione, viene poi nuovamente ribadita (già citata dalla Commissione nel precedente parere 3/2021 di marzo 2021) la definizione di Unità Strutturale (US) secondo la quale:

“L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale.

L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.

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Il responso della Commissione Monitoraggio Sismabonus

Pertanto il parere della Commissione è che quanto definito all’Art. 16-bis del D.P.R, 917/1986 comma 1 lett. i) e quindi il concetto di progetto unitario debba essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni contenute nelle NTC 2018 (cap. 8.7.1) e nella sua Circolare esplicativa (cap. 8.7.1.3.2).

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Per la Commissione, come abbiamo già detto sopra, il riferimento ai progetti unitari deve essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale e non all’intero aggregato edilizio tipico dei centri storici dove pertanto è possibile procedere con gli interventi locali che consentono di ridurre il rischio sismico.

Nella risposta del CSLLPP viene poi messo in evidenza il problema dei limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus intervenendo sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, senza poter ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico che sta alla base dei benefici che le agevolazioni fiscali vogliono raggiungere.

Leggi anche: Super Sismabonus anche per gli elementi secondari non strutturali

Quali sono gli interventi locali che rientrano nel Super Sismabonus?

La Commissione elenca poi quali sono gli interventi di riparazione o locali che rientrano a pieno titolo tra quelli previsti all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986, ovvero si parla di quegli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, ovvero quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.

Rientrano inoltre, il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati).

Ne abbiamo parlato meglio e fatto un elenco dettagliato sugli interventi ammessi in questo articolo > Super Sismabonus: gli interventi di riparazione o locali sono ammessi?

Per le villette a schiera valgono gli interventi locali?

La risposta è sì, rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di riparazione o locali” realizzati su una “villetta a schiera”.

In tal caso, precisa la Commissione, che gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle NTC 2018), e, conseguentemente, le verifiche di sicurezza da effettuare, dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale, individuata con le modalità indicate dalle NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera unità strutturale.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC 2018 e relativa Circolare applicativa, si richiama in particolare l’attenzione a quanto riportato, in merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima.

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Foto: iStock.com/Photo Beto

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